Art. 3.
                      Esercizio dell'attivita'
    1.   L'attivita'   ricettiva  a  conduzione  familiare  "Bed  and
Breakfast"   puo'  essere  svolta  in  costruzioni  unifamiliari  con
ingresso  autonomo  ovvero  in  edifici  con  piu' unita' immobiliari
ovvero in unita' residenziali rurali.
    2.   L'attivita'   ricettiva  a  conduzione  familiare  "Bed  and
Breakfast" puo' essere esercitata:
      a) con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore
a trenta giorni consecutivi;
      b) in  non  piu'  di  tre  camere e sei posti letto nell'unita'
abitativa  ad uso residenziale. Qualora l'attivita' si svolga in piu'
di  una  stanza  dovranno  comunque  essere garantiti non meno di due
servizi igienici.
    3.  Il  servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e
bevande  per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per
la prima colazione avviene con l'utilizzo di alimenti preconfezionati
e  non  manipolati.  In  caso  di  somministrazione  di  prodotti non
preconfezionati si fa obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati.
    4.  Il  responsabile  dell'attivita'  e'  la  persona  fisica che
possiede l'immobile a titolo di proprieta' o di affitto.
    5.   L'esercizio   dell'attivita'   non   comporta  l'obbligo  di
iscrizione  al  registro  delle  imprese turistiche di cui all'art. 5
della legge n. 217/1983.
    6.  L'assessorato  regionale  al "turismo", in considerazione dei
servizi forniti e delle caratteristiche dell'alloggio, classifichera'
in categorie l'esercizio.