Art. 6.
Adempimenti amministrativi
1. L'inizio dell'attivita' ricettiva "Bed and Breakfast" e'
subordinato alla preventiva comunicazione al comune competente per
territorio ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sulla base
di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
2. La denuncia di cui al comma 1 dovra' indicare:
a) le generalita' del titolare;
b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
c) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi
igienici;
d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi;
e) il periodo di esercizio dell'attivita' e l'eventuale periodo
di chiusura a scelta nell'arco dell'anno;
f) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
legge 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni;
g) il possesso da parte dell'immobile dei requisiti
igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene;
h) i prezzi massimi e minimi da praticare.
3. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) planimetria dell'unita' immobiliare, con indicazione della
superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza,
evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
b) atto in copia conforme all'originale comprovante la
disponibilita' dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel
caso di istanza presentata da altri;
d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di
ospitalita' in edifici composti da piu' unita' immobiliari.
4. Il comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un
sopralluogo per la verifica dell'idoneita' della struttura
all'esercizio dell'attivita', il cui esito sara' comunicato alla
Regione - Assessorato al "turismo" -, alla provincia, all'ente di
turismo competente per territorio, oltre che all'interessato.
5. Non e' consentito adottare la stessa denominazione all'interno
del territorio comunale.
6. Presso i comuni e' istituito l'albo degli operatori del "Bed
and Breakfast" ai fini dell'attivita' di informazione turistica,
dandone informazione all'assessorato al "turismo" della Regione.
L'elenco aggiornato e' comunicato entro il mese di gennaio di ogni
anno agli enti di cui al precedente comma 4.