Art. 9.
Sospensione e cessazione dell'esercizio
1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende
sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva
comunicazione al comune.
2. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a sei
mesi, prorogabili dal comune - per comprovati motivi - per ulteriori
sei mesi. Decorso tale termine l'attivita' si considera
definitivamente cessata.