Art. 3.
    1. Agli ex presidenti di consiglio e giunta regionale rieletti e'
riconosciuta  una  sede  adeguata  e  tutti i necessari ausili per il
ruolo istituzionale svolto.
    2.  Agli adempimenti consequenziali a quanto previsto nel comma 1
si   provvede  con  apposito  regolamento  adottato  dall'ufficio  di
presidenza del consiglio regionale.
    3.   Al   personale   assegnato,   nella   presente  legislatura,
dall'ufficio  di  presidenza agli ex presidenti di consiglio e giunta
regionale,  rieletti  nel  consiglio  regionale e che non hanno altri
incarichi  istituzionali,  e'  riconosciuto lo stesso trattamento del
personale in servizio presso le strutture di cui alla legge regionale
n. 15/1989, art. 14.