Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si' provvede con lo stanziamento di cui agli interventi numeri 4 e 5 del bilancio di previsione del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2002. 2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti del bilancio del consiglio regionale.