Art. 4.
    1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si'
provvede  con lo stanziamento di cui agli interventi numeri 4 e 5 del
bilancio  di  previsione  del  consiglio  regionale  per  l'esercizio
finanziario 2002.
    2.  Per  gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti del
bilancio del consiglio regionale.