(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
        Regione Emilia-Romagna n. 133 del 20 settembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Integrazione alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15
    1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2002 e' aggiunto
il seguente articolo:
    "Art.  2-bis  (Richiami).  -  1.  Sono consentiti la detenzione e
l'uso  di  stampi,  anche in penna, e di richiami vivi provenienti da
allevamenti  o  da  catture  svolte  antecedentemente  al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, appartenenti
alle specie di cui all'art. 2.".