Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed attrezzature d'ufficio,
   ivi  comprese  quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni
   anche  su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento
   a  banche  dati  on-line  per  le  esigenze operative correnti del
   Servizio autonomo per il controllo comunitario.
                               Art. 1.
      Spese del servizio autonomo per il controllo comunitario
    1.  Le  spese  dirette  che il servizio autonomo per il controllo
comunitario  sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53 della legge
regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma l quelle per l'acquisto
di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal computer, anche portatili, stampanti anche a colori,
scanner,  modem,  fotocamere  digitalizzate,  e materiali accessori e
ausiliari,  di  ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne
luminose  e  quant'altro  destinato  alla acquisizione, elaborazione,
riproduzione  e  trasmissione  di testi, immagini e dati, ivi inclusi
programmi software;
      b) materiali  e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;  macchine  da  calcolo;  strumenti  di  misurazione di
superficie  agraria;  materiali  di ricambio, di consumo ausiliario e
accessorio   nonche'   prestazioni  di  installazione,  manutenzione,
riparazione e restauro per tutto quanto precede;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) materiali  e  attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile.
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento non puo' superare Euro 5.000,00 (cinquemila) al
netto di ogni onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    Il  direttore del servizio autonomo per il controllo comunitario,
dispone  le spese di cui all'Art. 1, incaricando il dipendente di cui
all'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di
funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'art.  1  sono  richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al comma 1, contengono la descrizione
dell'oggetto  del  contratto, le condizioni generali che lo regolano,
la  durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni, le
penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni
altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo.  ai requisiti tecnico qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  La  procedura  si  intende validamente esperita anche qualora
pervenga una sola offerta.
    6.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  e  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi  l'importo  di Euro 2.600,00
(duemilaseicento) al netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del  bene  da  acquisire sia fissato modo
univoco dal mercato;
      e) per    l'affidamento    delle    forniture    destinate   al
completamento,  al  rinnovo  parziale  o  all'ampliamento  di  quelle
esistenti,   qualora  il  ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad
acquistare  materiale  di  tipologia anche tecnica differente, il cui
impiego   o   la   cui   manutenzione   comporterebbe  situazioni  di
incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  il  parere  di congruita'
espresso,  a  seconda  della  fornitura  richiesta, dal direttore del
servizio  competente per materia. Tale parere non viene richiesto nei
casi  di  cui  alla  lettera  d), del comma 1 del presente articolo e
quando la spesa unitaria non superi l'importo di Euro 1.050,00.
                               Art. 6.
                 Ordinazione dei beni e dei servizi
    1.  L'ordinazione  dei  beni  e  dei  servizi  e'  effettuata dal
funzionario   delegato   del   servizio  autonomo  per  il  controllo
comunitario,  su ordine del direttore del medesimo servizio, mediante
lettera,  buono  d'ordine  o  altro atto idoneo secondo gli usi della
corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi
cui  all'Art.  4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi   su  aperture  di  credito  presso  la  tesoreria  regionale,
intestate al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  Al  vice consegnatario del servizio autonomo per il controllo
comunitario  e'  affidata  la  gestione  dei  beni di cui all'art. 1,
secondo le norme vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                     Visto, il presidente: Tondo