Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per il controllo comunitario. Art. 1. Spese del servizio autonomo per il controllo comunitario 1. Le spese dirette che il servizio autonomo per il controllo comunitario sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma l quelle per l'acquisto di: a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti anche a colori, scanner, modem, fotocamere digitalizzate, e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose e quant'altro destinato alla acquisizione, elaborazione, riproduzione e trasmissione di testi, immagini e dati, ivi inclusi programmi software; b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; strumenti di misurazione di superficie agraria; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani; d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile. 3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non puo' superare Euro 5.000,00 (cinquemila) al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese Il direttore del servizio autonomo per il controllo comunitario, dispone le spese di cui all'Art. 1, incaricando il dipendente di cui all'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma 1, contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni, le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo. ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3. 5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta. 6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' e di urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di Euro 2.600,00 (duemilaseicento) al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento delle forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo, il parere di congruita' espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia. Tale parere non viene richiesto nei casi di cui alla lettera d), del comma 1 del presente articolo e quando la spesa unitaria non superi l'importo di Euro 1.050,00. Art. 6. Ordinazione dei beni e dei servizi 1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal funzionario delegato del servizio autonomo per il controllo comunitario, su ordine del direttore del medesimo servizio, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi cui all'Art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per il controllo comunitario e' affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Visto, il presidente: Tondo