Regolamento  per  la gestione delle spese di cui all'Art. 9, comma 48
della  legge  regionale  25 gennaio  2002,  n.  3 di competenza della
Direzione   regionale  dell'agricoltura.  Spese  per  l'acquisto,  la
produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione
di  convegni,  per  l'elaborazione di studi e ricerche di particolare
                  interesse nel comparto agricolo.

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il presente regolamento regionale, in esecuzione dell'Art. 9,
comma  48,  della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 disciplina le
modalita'  di  effettuazione delle spese relative all'acquisizione di
beni   e   di   servizi   in   economia   della  direzione  regionale
dell'agricoltura   per   l'acquisto,   la   produzione  di  materiale
divulgativo  e  didattico,  per  l'organizzazione  di  convegni,  per
l'elaborazione  di  studi  e  ricerche  di  particolare interesse nel
comparto  agricolo.  Sono  altresi'  disciplinate  le  autorizzazioni
necessarie,  i  termini  giustificativi  delle  spese effettuate e le
modalita'  di pagamento delle stesse, nonche' i limiti delle facolta'
conferite al funzionario delegato.

                               Art. 2.
               Specificazione delle tipologie di spesa
    1.  Si  intendono  comprese  tra  le  spese  per  l'acquisto e la
produzione di materiale divulgativo e didattico quelle riferite a:
      a) pubblicazioni    e   stampati   concernenti   argomenti   di
particolare  rilievo  ed interesse nel comparto agricolo destinati ad
essere  diffusi  ad  operatori  del  settore, pubblici e privati, e a
consumatori;
      b) lavori   di  stampa,  lavori  tipografici  vari,  lavori  di
fotolito,  fotocomposizione  e simili, ideazioni grafiche, servizi di
dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi;
      c) acquisto  e/o  produzione di videocassette, cd-rom, prodotti
multimediali  e  informatici,  previa  acquisizione  del parere sulla
compatibilita'  degli  stessi  con  il  sistema informatico regionale
espresso  dal Servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.),
ai  sensi  della  circolare  della  segreteria  generale  n.  12  del
16 dicembre 1996;
      d) acquisizione  di  materiali,  di  servizi  e conferimento di
incarichi per la produzione di materiale divulgativo e didattico.
    2.  Si  intendono  comprese  tra le spese per l'organizzazione di
convegni quelle riferite a:
      a) organizzazione    di    convegni,   congressi,   conferenze,
manifestazioni    e    seminari   di   interesse   per   il   settore
dell'agricoltura;
      b) affitto e abbellimento delle sale adibite alle iniziative di
cui  alla  lettera  a),  installazione  di  impianti microfonici e di
registrazione;
      c) stampa   inviti,   programmi   e  pubblicita'  televisiva  e
giorna-listica,  buste  e materiale vario, documentazioni, manifesti,
locandine  e  simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni,
ideazioni grafiche, fotocomposizioni, prediposizione di fotolito;
      d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;
      e) assistenza/accoglienza    ai   convegni;   pranzi,   buffet,
coffee-break,  spese  di  ospitalita',  compensi a relatori, rimborso
spese  per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia,
anche  mobile,  spese di trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose,
materiale  informatico  (hardware,  software,  periferiche)  e quanto
altro si renda necessario.
    3.  Tra  le  spese  per  l'elaborazione  di  ricerche  e studi di
particolare  interesse  del  comparto  agricolo, sono comprese quelle
riferite a:
      a) consulenze  con  enti,  pubblici  o  privati,  o studiosi ed
esperti  particolarmente  qualificati nelle materie di competenza del
comparto;
      b) spese  per  la  stipula  di  convenzioni  o incarichi per la
realizzazione di sistemi, anche informatici, ivi comprese banche dati
e  il loro aggiornamento, connessi alla ricerca e sperimentazione del
comparto,  previa  acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera
c);
      c) affidamento  di  incarichi  di  studio,  ricerca, indagini e
rilevazioni ad istituti pubblici o privati, e studiosi del settore.

                               Art. 3.
                          Limiti di importo
    1.  Le  spese di cui all'Art. 2 sono eseguite mediante il ricorso
alle  procedure di spesa in economia, nei limiti delle disponibilita'
di bilancio.
    2.  L'importo di ogni singola spesa non puo' essere superiore, al
netto degli oneri fiscali:
      a) a  50.000,00 euro, con riferimento alle spese per l'acquisto
e la produzione di materiale divulgativo e didattico, di cui all'Art.
2, comma 1;
      b) a   130.000,00   euro,   con   riferimento  alle  spese  per
l'organizzazione di convegni, di cui all'Art. 2, comma 2;
      c) a   100.000,00   euro,   con   riferimento  alle  spese  per
l'elaborazione  di  studi  e  ricerche  di  particolare interesse nel
comparto agricolo, di cui all'Art. 2, comma 3.
    3.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di cui al comma l.

                               Art. 4.
               Competenza per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  Direttore  regionale  autorizza  le  spese  inerenti alle
acquisizioni  di  beni e di servizi di cui all'Art. 2, incaricando il
dipendente  di  cui  all'Art.  9,  comma  49,  della  legge regionale
25 gennaio  2002,  n.  3,  nella  veste  di  funzionario delegato, di
provvedere alla relativa esecuzione.
    2.  Il  direttore  del servizio affari amministrativi e contabili
della direzione dispone i relativi ordini di accreditamento.

                               Art. 5.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Le  spese  di  cui  al  presente  regolamento  possono essere
eseguite:
      a) in amministrazione diretta;
      b) a cottimo fiduciario;
      c) con sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta e
parte a cottimo fiduciario.

                               Art. 6.
                       Amministrazione diretta
    1.  Sono  eseguite  in  amministrazione  diretta  le spese di cui
all'Art.  2  relative  ad  acquisizioni  di  beni  o servizi a pronta
consegna.
    2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi
sono   effettuate  con  materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente
noleggiati   e   con   personale   proprio,   sotto  la  direzione  e
responsabilita' del dipendente di cui all'Art. 4, comma 1.
    3.  Al  fine  di  perseguire  le  condizioni piu' vantaggiose per
l'amministrazione   regionale,  i  preventivi  delle  forniture  sono
richiesti a non meno di tre soggetti.
    4.  I  preventivi  contengono  la  descrizione  dell'oggetto  del
contratto,  le  condizioni  generali  che  lo regolano, la durata del
rapporto  contrattuale,  le condizioni di esecuzione, le penalita' da
applicare  in  caso  di ritardi o di inadempienze, nonche' ogni altra
condizione ritenuta necessaria all'Amministrazione.
    5.  Nella richiesta di preventivi o di offerte, in relazione alla
natura  dei beni e dei servizi, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi e alle
condizioni di esecuzione delle forniture o dei servizi.
    6.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 4.
    7.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.

                               Art. 7.
                         Cottimo fiduciario
    1.  Sono  eseguite a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni o
servizi  per  le quali si rende necessario od opportuno, in relazione
anche  alla  natura e complessita' della prestazione, l'affidamento a
persone o imprese.
    2.  L'amministrazione  deve  richiedere  preventivi  o offerte ad
almeno tre soggetti secondo le modalita' di cui all'Art. 6.

                               Art. 8.
                            Sistema misto
    1.  Le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di  cui  al  presente
regolamento  possono  essere  effettuate  con  sistema  misto, quando
motivi  tecnici  o  di  opportunita'  rendano necessaria l'esecuzione
delle  spese  parte  in  amministrazione  diretta  e  parte a cottimo
fiduciario, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.

                               Art. 9.
                Ricorso ad un contraente determinato
    1. E' ammesso il ricorso ad un contraente determinato:
      a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza delle spese;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi l'importo di 25.000 euro, al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  richiesto il parere di
congruita' espresso con le modalita' di cui al decreto del Presidente
della  Regione  n. 0417/Pres. del 24 maggio 2002 recante "Regolamento
per  l'espressione  del  parere  di  congruita'  e  conformita' della
direzione  regionale  dell'agricoltura,  in  attuazione  del  comma 2
dell'Art.  90-bis  della  legge  regionale n. 7/1988, come introdotto
dall'Art. 3 della legge regionale n. 24/1995".

                              Art. 10.
                 Ordinazione dei beni e dei servizi
    1.  L'ordinazione  dei  beni  e  dei  servizi  e'  effettuata dal
funzionario  delegato  mediante  lettera, buono d'ordine o altro atto
idoneo  secondo  gli usi della corrispondenza commerciale, sulla base
della  disposizione  del direttore regionale di cui all'Art. 4, comma
1.
    2.  L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi
di  cui  all'Art. 6, comma 4, e' redatta in duplice copia, di cui una
e'  trattenuta  dal  soggetto  contraente e l'altra, sottoscritta per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.

                              Art. 11.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del Funzionario delegato.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento  relativo  a  provviste minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4.  Il  funzionario  delegato provvede alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.

                              Art. 12.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  La  gestione  dei beni di cui all'Art. 2, e' affidata al vice
consegnatario della direzione secondo le norme vigenti in materia.

                              Art. 13.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                     Visto: il presidente: Tondo