Regolamento per la gestione delle spese di cui all'Art. 9, comma 48 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento regionale, in esecuzione dell'Art. 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 disciplina le modalita' di effettuazione delle spese relative all'acquisizione di beni e di servizi in economia della direzione regionale dell'agricoltura per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo. Sono altresi' disciplinate le autorizzazioni necessarie, i termini giustificativi delle spese effettuate e le modalita' di pagamento delle stesse, nonche' i limiti delle facolta' conferite al funzionario delegato. Art. 2. Specificazione delle tipologie di spesa 1. Si intendono comprese tra le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico quelle riferite a: a) pubblicazioni e stampati concernenti argomenti di particolare rilievo ed interesse nel comparto agricolo destinati ad essere diffusi ad operatori del settore, pubblici e privati, e a consumatori; b) lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi; c) acquisto e/o produzione di videocassette, cd-rom, prodotti multimediali e informatici, previa acquisizione del parere sulla compatibilita' degli stessi con il sistema informatico regionale espresso dal Servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.), ai sensi della circolare della segreteria generale n. 12 del 16 dicembre 1996; d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione di materiale divulgativo e didattico. 2. Si intendono comprese tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle riferite a: a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, manifestazioni e seminari di interesse per il settore dell'agricoltura; b) affitto e abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici e di registrazione; c) stampa inviti, programmi e pubblicita' televisiva e giorna-listica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, prediposizione di fotolito; d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato; e) assistenza/accoglienza ai convegni; pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalita', compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, spese di trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario. 3. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse del comparto agricolo, sono comprese quelle riferite a: a) consulenze con enti, pubblici o privati, o studiosi ed esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza del comparto; b) spese per la stipula di convenzioni o incarichi per la realizzazione di sistemi, anche informatici, ivi comprese banche dati e il loro aggiornamento, connessi alla ricerca e sperimentazione del comparto, previa acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera c); c) affidamento di incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad istituti pubblici o privati, e studiosi del settore. Art. 3. Limiti di importo 1. Le spese di cui all'Art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 2. L'importo di ogni singola spesa non puo' essere superiore, al netto degli oneri fiscali: a) a 50.000,00 euro, con riferimento alle spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico, di cui all'Art. 2, comma 1; b) a 130.000,00 euro, con riferimento alle spese per l'organizzazione di convegni, di cui all'Art. 2, comma 2; c) a 100.000,00 euro, con riferimento alle spese per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo, di cui all'Art. 2, comma 3. 3. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di cui al comma l. Art. 4. Competenza per l'esecuzione delle spese 1. Il Direttore regionale autorizza le spese inerenti alle acquisizioni di beni e di servizi di cui all'Art. 2, incaricando il dipendente di cui all'Art. 9, comma 49, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. 2. Il direttore del servizio affari amministrativi e contabili della direzione dispone i relativi ordini di accreditamento. Art. 5. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Le spese di cui al presente regolamento possono essere eseguite: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Art. 6. Amministrazione diretta 1. Sono eseguite in amministrazione diretta le spese di cui all'Art. 2 relative ad acquisizioni di beni o servizi a pronta consegna. 2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione e responsabilita' del dipendente di cui all'Art. 4, comma 1. 3. Al fine di perseguire le condizioni piu' vantaggiose per l'amministrazione regionale, i preventivi delle forniture sono richiesti a non meno di tre soggetti. 4. I preventivi contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi o di inadempienze, nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria all'Amministrazione. 5. Nella richiesta di preventivi o di offerte, in relazione alla natura dei beni e dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi e alle condizioni di esecuzione delle forniture o dei servizi. 6. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 4. 7. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 7. Cottimo fiduciario 1. Sono eseguite a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni o servizi per le quali si rende necessario od opportuno, in relazione anche alla natura e complessita' della prestazione, l'affidamento a persone o imprese. 2. L'amministrazione deve richiedere preventivi o offerte ad almeno tre soggetti secondo le modalita' di cui all'Art. 6. Art. 8. Sistema misto 1. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente regolamento possono essere effettuate con sistema misto, quando motivi tecnici o di opportunita' rendano necessaria l'esecuzione delle spese parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7. Art. 9. Ricorso ad un contraente determinato 1. E' ammesso il ricorso ad un contraente determinato: a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza delle spese; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di 25.000 euro, al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo e' richiesto il parere di congruita' espresso con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0417/Pres. del 24 maggio 2002 recante "Regolamento per l'espressione del parere di congruita' e conformita' della direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2 dell'Art. 90-bis della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'Art. 3 della legge regionale n. 24/1995". Art. 10. Ordinazione dei beni e dei servizi 1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale, sulla base della disposizione del direttore regionale di cui all'Art. 4, comma 1. 2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'Art. 6, comma 4, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 11. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del Funzionario delegato. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 12. Gestione dei beni mobili 1. La gestione dei beni di cui all'Art. 2, e' affidata al vice consegnatario della direzione secondo le norme vigenti in materia. Art. 13. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Visto: il presidente: Tondo