Art. 2.
               Esercizio dell'attivita' di tassidermia
    1.  L'esercizio  professionale  dell'attivita'  di tassidermia e'
subordinato  al  conseguimento dell'abilitazione professionale di cui
all'Art.  3,  al  conseguente  rilascio di apposita autorizzazione da
parte  della  provincia  territorialmente competente e all'obbligo di
iscrizione   alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.
    2.   L'esercizio  dell'attivita'  di  tassidermia  da  parte  dei
dipendenti  di  enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia
naturale  e  gli istituti universitari, che prestino la propria opera
esclusivamente   a   favore   dell'ente   di   appartenenza,  dandone
comunicazione   alla   provincia   competente,   e'   subordinato  al
conseguimento  dell'abilitazione professionale di cui all'Art. 3 e al
conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione provinciale.
    3.  L'esercizio  dell'attivita' di tassidermia da parte di quanti
svolgono l'attivita' a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di
loro  proprieta',  che non possono in alcun modo cedere a terzi e che
abbiano  acquisito  nel  rispetto  della normativa vigente nonche' in
applicazione  dell'Art.  6.  comma  1,  e' subordinato al rilascio di
apposita  autorizzazione  da  parte  della provincia territorialmente
competente.