Art. 2. Esercizio dell'attivita' di tassidermia 1. L'esercizio professionale dell'attivita' di tassidermia e' subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'Art. 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente e all'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla provincia competente, e' subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'Art. 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione provinciale. 3. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attivita' a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprieta', che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonche' in applicazione dell'Art. 6. comma 1, e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente.