Art. 3.
                        Esame di abilitazione
    1. L'abilitazione all' esercizio dell'attivita' di tassidermia e'
conseguita  previo  superamento di un esame da sostenere davanti alla
commissione  regionale  per  la  tassidermia, nominata dal presidente
della Regione.
    2.  La  commissione  di cui al comma 1 e' nominata entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
all'Art. 8, ed e' composta da:
      a) un dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistica e venatoria, con funzioni di presidente;
      b) due  esperti in materia venatoria, di cui uno indicato dalla
categoria  dei  tassidermisti  e  uno  dalle  associazioni  venatorie
maggiormente rappresentative.
    3.  Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1
sono  esercitate  da  un  dipendente  regionale in servizio presso la
struttura regionale di cui al comma 2, lettera a).
    4.  La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la
capacita' di riconoscere le specie di cui all'Art. 4, con particolare
riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonche'
il  livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attivita'
venatoria e delle tecniche di tassidermia.
    5.  Ai  componenti  della  commissione  di  cui al comma 1 spetta
l'indennita' di presenza secondo le norme vigenti in materia.