Art. 3. Esame di abilitazione 1. L'abilitazione all' esercizio dell'attivita' di tassidermia e' conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla commissione regionale per la tassidermia, nominata dal presidente della Regione. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 8, ed e' composta da: a) un dirigente della struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, con funzioni di presidente; b) due esperti in materia venatoria, di cui uno indicato dalla categoria dei tassidermisti e uno dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative. 3. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di cui al comma 2, lettera a). 4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacita' di riconoscere le specie di cui all'Art. 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonche' il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attivita' venatoria e delle tecniche di tassidermia. 5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spetta l'indennita' di presenza secondo le norme vigenti in materia.