Art. 2. Istituzione dell'albo regionale delle associazioni ornitologiche 1. E' istituito presso il servizio competente in materia faunistica e venatoria l'albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato albo regionale. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalita' per l'iscrizione all'albo regionale. 3. Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'albo regionale: a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o piu' delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2; b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sia ubicata nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Possono altresi' ottenere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni che, pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime. 4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'Art. 4. 5. Alle associazioni iscritte all'albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei comuni, le attivita' di cui all'Art. 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonche' tutte le attivita' collaterali.