Art. 2.
  Istituzione dell'albo regionale delle associazioni ornitologiche
    1.   E'  istituito  presso  il  servizio  competente  in  materia
faunistica   e   venatoria   l'albo   regionale   delle  associazioni
ornitologiche  del  Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato albo
regionale.
    2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  la  giunta regionale, con regolamento, disciplina le
modalita' per l'iscrizione all'albo regionale.
    3.   Sono   in   ogni   caso  requisiti  necessari  per  ottenere
l'iscrizione all'albo regionale:
      a) la   previsione,   nell'atto  costitutivo  o  nello  statuto
dell'associazione,  del  perseguimento di una o piu' delle iniziative
di cui all'articolo 1, comma 2;
      b) la   previsione,   nell'atto  costitutivo  o  nello  statuto
dell'associazione,   che   la   sede   sia   ubicata   nella  Regione
Friuli-Venezia   Giulia.   Possono   altresi'  ottenere  l'iscrizione
all'albo  regionale  le  associazioni che, pur avendo la sede sociale
fuori   del  territorio  regionale,  operano  nel  territorio  stesso
attraverso  un  comitato,  gruppo o raggruppamento delle associazioni
medesime.
    4.   L'iscrizione   all'albo   regionale  costituisce  condizione
indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge,
fatto salvo quanto disposto all'Art. 4.
    5.  Alle  associazioni iscritte all'albo regionale possono essere
affidate  in  gestione,  da  parte  dei  comuni,  le attivita' di cui
all'Art. 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno
1999, n. 14, nonche' tutte le attivita' collaterali.