Art. 3. Contributi alle associazioni ornitologiche regionali 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'albo regionale per il finanziamento di programmi annuali di attivita' concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'Art. 1. 2. Le domande di contributo di cui al comma 1, con allegati i programmi annuali di attivita', sono presentate al servizio competente in materia faunistica e venatoria. 3. La giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina modalita' e termini per la presentazione delle domande, nonche' i criteri di riparto dei contributi, che dovranno essere destinati prioritariamente per le manifestazioni che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.