Art. 3.
        Contributi alle associazioni ornitologiche regionali
    1.   L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi   alle   associazioni   ornitologiche   iscritte  all'albo
regionale  per  il  finanziamento  di  programmi annuali di attivita'
concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'Art. 1.
    2.  Le  domande  di  contributo di cui al comma 1, con allegati i
programmi   annuali   di   attivita',  sono  presentate  al  servizio
competente in materia faunistica e venatoria.
    3.  La  giunta  regionale,  con  apposito regolamento, disciplina
modalita'  e  termini  per  la presentazione delle domande, nonche' i
criteri  di  riparto  dei  contributi,  che dovranno essere destinati
prioritariamente per le manifestazioni che si siano svolte per almeno
tre anni consecutivi.