Art. 5. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dall'Art. 3, comma 1, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 11.6.23.1.1209 ridenominata "Contributi per attivita' in materia faunistico-venatoria", con riferimento al capitolo 4274 (1.1.162.2.12.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione "Contributi alle associazioni ornitologiche per il finanziamento dei programmi annuali di attivita', concernenti iniziative per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002. 2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unita' previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento e' ridotto di pari importo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 1 ottobre 2002 TONDO