Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1. Per le finalita' previste dall'Art. 3, comma 1, e' autorizzata
la  spesa  di  100.000  euro  per  l'anno  2002  a carico dell'unita'
previsionale  di  base  11.6.23.1.1209  ridenominata  "Contributi per
attivita'   in  materia  faunistico-venatoria",  con  riferimento  al
capitolo  4274  (1.1.162.2.12.29)  di nuova istituzione nel documento
tecnico  allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio
per   la   conservazione   della  fauna  e  della  caccia  -  con  la
denominazione  "Contributi  alle  associazioni  ornitologiche  per il
finanziamento   dei   programmi  annuali  di  attivita',  concernenti
iniziative  per  la  tutela  dei  valori  naturali  e culturali della
tradizione ornitologica locale" e con lo stanziamento di 100.000 euro
per l'anno 2002.
    2.   All'onere   di  100.000  euro  per  l'anno  2002,  derivante
dall'autorizzazione  di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante
prelevamento  dal  fondo globale iscritto sull'unita' previsionale di
base  53.6.8.2.9  dello  stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002,
con  riferimento  al  capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai
bilanci   medesimi   (partita  n.  99  del  prospetto  D/2),  il  cui
stanziamento e' ridotto di pari importo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 1 ottobre 2002
                                TONDO