Art. 10. Norma transitoria 1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento di attuazione. 2. I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attivita' di addetto all'igiene degli impianti aeraulici da almeno tre anni in modo continuativo e documentato, possono continuare ad esercitare fino al conseguimento dell'attestato di cui all'art. 6; tale attestato deve essere rilasciato improrogabilmente entro i due anni decorrenti dalla suddetta data. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 2 luglio 2002 BIASOTTI