Art. 10.
                          Norma transitoria
    1.  La  Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  emana  un  apposito  regolamento  di
attuazione.
    2.  I  comuni,  entro  centoventi  giorni  dall'approvazione  del
regolamento  di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri
regolamenti edilizi e di igiene.
    3.  Coloro  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  esercitano  attivita'  di  addetto  all'igiene degli impianti
aeraulici  da  almeno  tre  anni  in modo continuativo e documentato,
possono continuare ad esercitare fino al conseguimento dell'attestato
di   cui   all'art.   6;   tale   attestato  deve  essere  rilasciato
improrogabilmente entro i due anni decorrenti dalla suddetta data.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 2 luglio 2002
                              BIASOTTI