Art. 2.
                           Apparecchiature
    1.   Tutti   gli   impianti  aeraulici  negli  edifici  di  nuova
costruzione   ovvero   oggetto  di  ristrutturazione  debbono  essere
costituiti  da  apparecchiature  aerodisperdenti  di  condizionamento
rispondenti  ai  requisiti  costruttivi  stabiliti nel regolamento di
attuazione di cui all'art. 10.