Art. 4.
                      Manutenzione e controlli
    1.  La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di
ventilazione  e'  esercitata  da  personale  addetto all'igiene degli
impianti  iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  7; lo stesso deve
accertare il rispetto dei limiti di cui all'art. 5.
    2.   La   salvaguardia  delle  condizioni  igienico-sanitarie  e'
garantita  attraverso  periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e
delle apparecchiature aero disperdenti.
    3.  Ad  ogni  sistema  di  condizionamento  deve corrispondere un
libretto  di  manutenzione  sul  quale  vengono  annotati  i  singoli
interventi effettuati.