Art. 6. Formazione di personale qualificato 1. La formazione professionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici e' attuata attraverso specifici corsi promossi da enti pubblici ovvero da privati nonche' da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato), e organizzati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro). 2. Al termine del corso, previo espletamento delle prove finali, e' rilasciato, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1993, il corrispondente attestato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' di addetto all'igiene degli impianti aeraulici.