Art. 6.
                 Formazione di personale qualificato
    1.  La  formazione professionale del personale addetto all'igiene
degli  impianti  aeraulici  e'  attuata  attraverso  specifici  corsi
promossi  da  enti pubblici ovvero da privati nonche' da associazioni
di  volontariato  iscritte  nel  registro regionale di cui all'art. 3
della   legge  regionale  28  maggio  1992,  n.  15  (disciplina  del
volontariato),  e  organizzati  ai  sensi  della  legge  regionale  5
novembre  1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche
attive del lavoro).
    2.  Al termine del corso, previo espletamento delle prove finali,
e'  rilasciato,  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  regionale n.
52/1993,  il  corrispondente  attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attivita' di addetto all'igiene degli impianti aeraulici.