Art. 2. Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 1. E' istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti; b) tenere l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con, l'indicazione delle quote versate per scopi statutari; c) svolgere l'attivita' di tutela dei consumatori e degli utenti, con continuita' nell'ambito regionale, da almeno due anni; d) avere almeno due sedi operative nel territorio regionale in province diverse; e) avere un numero di soci non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della Regione risultanti dall'ultimo censimento. 2. Il dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda di iscrizione nell'elenco regionale ed i relativi allegati. 3. Il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta. Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso. 4. Le associazioni iscritte nell'elenco trasmettono alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno: a) copia del bilancio dell'anno precedente o del rendiconto con indicazione delle quote versate dagli associati; b) una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente; c) una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione. 5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 comporta la cancellazione dall'elenco. 6. ll dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni dei consumatori nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. 7. Alle associazioni di consumatori e utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. In tali ipotesi e' disposta la cancellazione dall'elenco.