Art. 3. Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 1. E' istituito presso la Regione il comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. 2. Il comitato e' composto da: a) il presidente della giunta regionale o un assessore a cio' delegato con funzioni di presidente; b) il dirigente della struttura regionale competente con funzioni di vice presidente; c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1; d) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale; e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale; f) un rappresentante designato dall'URPL; g) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale. 3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e' nominato un supplente. 4. Il comitato e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale. 5. Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, il comitato e' nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti, salvo successive integrazioni. 6. Il comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale. 7. Ai componenti del comitato ed agli esperti di cui all'art. 5, comma 4, spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.