Art. 4.
            Compiti del comitato regionale per la tutela
             dei diritti dei consumatori e degli utenti
    1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
      a) esprime  pareri,  ove  richiesto, sugli schemi di disegni di
legge  e di proposte di legge nonche' sugli schemi di regolamenti che
riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
      b) formula  proposte  in  materia  di  tutela dei consumatori e
degli  utenti,  per  l'elaborazione del piano degli interventi per la
tutela  del  consumatore,  di  cui  all'art.  6,  in  coerenza con le
politiche nazionali e comunitarie di settore;
      c) favorisce  ogni  forma  di  raccordo  e coordinamento tra le
politiche  regionali  in  materia  di  tutela dei consumatori e degli
utenti  assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia
rappresentanza   degli  interessi  dei  consumatori  e  degli  utenti
nell'ambito delle autonomie locali;
      d) promuove  studi,  ricerche  e  conferenze  sui  problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo
della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
      e) elabora  programmi  per  la  diffusione  delle  informazioni
presso i consumatori e gli utenti;
      f) favorisce  iniziative  volte  a  promuovere il potenziamento
dell'accesso  dei  consumatori  e  degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
      g) stabilisce   rapporti  con  analoghi  organismi  pubblici  o
privati di altre regioni e dell'Unione europea.
    2.  I  pareri  di  cui  alla lettera a) sono espressi entro venti
giorni  dalla  richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde
dal parere.
    3.  La  Regione  favorisce  la  qualificazione  e l'aggiornamento
professionale  nelle  materie che riguardano i problemi del consumo e
dell'utenza.