Art. 4. Compiti del comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 1. Il comitato svolge le seguenti funzioni: a) esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonche' sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per l'elaborazione del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di cui all'art. 6, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore; c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali; d) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; e) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; f) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; g) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni e dell'Unione europea. 2. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere. 3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale nelle materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.