Art. 5.
         Funzionamento del comitato regionale per la tutela
             dei diritti dei consumatori e degli utenti
    1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente.
    2.  Le  sedute  sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti in carica e il comitato delibera a maggioranza. In caso di
parita' prevale il voto del presidente.
    3.  Svolge  le  funzioni di segretario un dipendente regionale di
categoria non inferiore alla C.
    4. Il presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza
diritto  di  voto,  dipendenti delle strutture regionali interessate,
nonche'  esperti,  in  relazione  alla  specificita'  degli argomenti
trattati.
    5.  Ai  lavori del comitato possono partecipare, senza diritto di
voto:
      a) i consiglieri regionali;
      b) i  rappresentanti  delle  associazioni  di tutela ambientale
riconosciute;
      c) i   rappresentanti   delle   associazioni   nazionali  delle
cooperative dei consumatori.
    6. Il comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva il
regolamento interno per lo svolgimento delle attivita'.