Art. 6.
        Piano degli interventi per la tutela del consumatore
    1.  La  giunta regionale, per il perseguimento delle finalita' di
cui   all'art.   1,   approva   annualmente   entro  sessanta  giorni
dall'approvazione   del   bilancio  di  previsione,  il  piano  degli
interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti:
      a) iniziative  e progetti per la tutela dei consumatori e degli
utenti;
      b) sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella
loro  qualita'  di  consumatori  e di utenti, gestiti da associazioni
iscritte nell'elenco regionale.
    2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuare
anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici e privati, e' affidata
prioritariamente  alle  associazioni  dei  consumatori e degli utenti
iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 2.
    3.  Entro  il  30  novembre di ogni anno le associazioni iscritte
nell'elenco  presentano  alla  Regione i progetti e le iniziative che
intendono realizzare nell'anno successivo.
    4.  La  giunta  regionale  presenta  alla  commissione consiliare
competente,  entro  il  31 marzo, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.