Art. 8.
                          Norme transitorie
    1.  In  sede  di  prima applicazione e fino alla costituzione del
comitato regionale di cui all'art. 3 le relative funzioni sono svolte
dal  comitato  regionale  di  cui all'art. 2 della legge regionale n.
30/1994.
    2.  Per  l'anno  2002  e  comunque  entro  quarantacinque  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  le associazioni dei
consumatori  e  degli  utenti operanti sul territorio presentano alla
Regione  la  domanda  per  l'iscrizione  nell'elenco regionale di cui
all'art.  2 e gli eventuali progetti ed iniziative di cui all'art. 6,
comma 3.
    3. Per l'anno 2002 il piano degli interventi di cui all'art. 6 e'
approvato  entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
    4.  Per  l'esercizio finanziario 2002 il 50 per cento delle somme
stanziate   dalla  presente  legge  e'  ripartito,  quale  contributo
straordinario,  tra le associazioni rappresentate per l'anno 2001 nel
comitato  regionale  per  i problemi del consumo e dell'utenza di cui
all'art.  2,  comma 2, lettera d), della legge regionale n. 30/1994 e
che hanno svolto nell'anno 2001 attivita' di sportello.