Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a Euro 144.607,93 in termini di competenza del capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e aumento di Euro 144.607,93 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio a tutela dei consumatori" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'UPB 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 2 luglio 2002 BIASOTTI