Art. 2.
                  Funzioni di competenza regionale
    1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente
legge,  alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia
di uso civico elencati al comma 2.
    2. Compete alla Regione l'espletamento delle attivita' connesse o
strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:
      a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico;
      b) liquidazione,  legittimazione  e reintegro e scioglimento di
promiscuita';
      c) autorizzazione  alla  vendita o al mutamento di destinazione
delle terre di uso civico;
      d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi
civici.
    3.  Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  la  Regione  puo'
conferire  incarichi professionali ad esperti di comprovata capacita'
in  materie  agrarie,  forestali,  catastali,  storico  giuridiche  e
giuridico  legali,  scelti  anche  tramite  nominativi  richiesti  ai
rispettivi ordini professionali.
    4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni
di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.