Art. 2. Funzioni di competenza regionale 1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2. 2. Compete alla Regione l'espletamento delle attivita' connesse o strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni: a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico; b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuita'; c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico; d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici. 3. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione puo' conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacita' in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali. 4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.