Art. 3. Nomina di periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico 1. Fino alla costituzione di un apposito albo regionale, la nomina di periti istruttori demaniali e' effettuata, sentito il comune, dalla giunta regionale che determina altresi' modalita' e durata dell'incarico, scegliendo i periti tra nominativi forniti dagli ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche. 2. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall'autorita' giudiziaria in materia civile e penale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), nonche' agli adeguamenti periodici successivi. 3. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i comuni competenti per territorio ai sensi della legge n. 1766/1927; la Regione puo' concorrere in tali spese fino al 50 per cento su specifica richiesta delcomune. 4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione quando nomina di propria iniziativa i periti demaniali o, su richiesta del sindaco, per i comuni la cui popolazione non superi i tremila abitanti. 5. A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali, la giunta regionale dichiara, con deliberazione, l'esistenza o l'inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni oggetto di perizia demaniale.