Art. 3.
                Nomina di periti istruttori demaniali
            per l'accertamento delle terre di uso civico
    1.  Fino  alla  costituzione  di  un  apposito albo regionale, la
nomina  di  periti  istruttori  demaniali  e'  effettuata, sentito il
comune,  dalla  giunta  regionale  che determina altresi' modalita' e
durata  dell'incarico,  scegliendo  i  periti  tra nominativi forniti
dagli  ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali,
catastali e storico giuridiche.
    2.  I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati
nelle  operazioni  di  accertamento  delle  terre  di uso civico sono
equiparati  agli  onorari  previsti per i consulenti tecnici nominati
dall'autorita'  giudiziaria  in  materia  civile e penale di cui alla
legge  8  luglio  1980,  n.  319  (compensi  spettanti  ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le operazioni eseguite
a  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria),  nonche' agli adeguamenti
periodici successivi.
    3.  Agli  oneri  derivanti dalle operazioni di accertamento delle
terre  di uso civico provvedono i comuni competenti per territorio ai
sensi  della  legge  n. 1766/1927; la Regione puo' concorrere in tali
spese fino al 50 per cento su specifica richiesta delcomune.
    4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione
quando  nomina  di  propria  iniziativa  i  periti  demaniali  o,  su
richiesta  del  sindaco, per i comuni la cui popolazione non superi i
tremila abitanti.
    5.  A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali,
la  giunta  regionale  dichiara,  con  deliberazione,  l'esistenza  o
l'inesistenza  dei  diritti  di  uso  civico  sui  terreni oggetto di
perizia demaniale.