Art. 4. Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione 1. Per l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l'autorizzazione alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno). 2. La giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico ai sensi dell'art. 41 del regio decreto n. 332/1928, ovvero per altre finalita' di interesse pubblico adeguatamente motivate dalla amministrazione comunale con atto deliberativo. 3. Nel caso di alienazione del terreno il valore dello stesso viene accertato tramite perizia asseverata rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, ovvero tramite perizia asseverata predisposta da professionista incaricato dal comune ovvero da altro soggetto pubblico appositamente individuato; la Regione prende atto nel proprio provvedimento del valore di stima del bene di uso civico cosi' stabilito. 4. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalita' per le quali l'alienazione e' stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonche' il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario. 5. Le somme introitate dal comune o dall'amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettivita'.