Art. 4.
    Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione
    1.  Per  l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre
di uso civico, il comune, acquisito il parere dei comitati frazionali
se  costituiti, o il comitato per l'amministrazione separata dei beni
di  uso  civico,  richiede  l'autorizzazione  alla  Regione  ai sensi
dell'art.  12  della  legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del
regio  decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento
per   la  esecuzione  della  legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sul
riordinamento degli usi civici del regno).
    2.  La  giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e
l'alienazione  di terre di uso civico ai sensi dell'art. 41 del regio
decreto n. 332/1928, ovvero per altre finalita' di interesse pubblico
adeguatamente   motivate  dalla  amministrazione  comunale  con  atto
deliberativo.
    3.  Nel  caso  di  alienazione del terreno il valore dello stesso
viene  accertato  tramite  perizia asseverata rilasciata dall'ufficio
tecnico  comunale,  ovvero  tramite perizia asseverata predisposta da
professionista   incaricato  dal  comune  ovvero  da  altro  soggetto
pubblico  appositamente  individuato;  la  Regione  prende  atto  nel
proprio  provvedimento  del  valore  di  stima del bene di uso civico
cosi' stabilito.
    4.   L'autorizzazione   regionale   all'alienazione  contiene  la
clausola  di  retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui
non  si  siano  realizzate le finalita' per le quali l'alienazione e'
stata  autorizzata  nel termine previsto nell'atto stesso, nonche' il
diritto  di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive
alienazioni.   Tali   clausole   sono   inserite   nel  contratto  di
compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto
dei   beni   da   parte   dell'ente   originario  per  effetto  della
retrocessione  o  dell'esercizio  del  diritto  di prelazione, i beni
stessi tornano al regime giuridico originario.
    5. Le somme introitate dal comune o dall'amministrazione separata
dei  beni  di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti
di   destinazione  di  terre  di  uso  civico,  sono  destinate  alla
realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettivita'.