Art. 5. Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico 1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all'art. 11 della legge n. 1766/1927 sono gestite dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unita' colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse. 2. I proventi introitati dai comuni o dalla amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettivita' di cittadini titolari del diritto di uso civico. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).