Art. 5.
   Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico
    1.  Le  terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui
all'art.  11  della legge n. 1766/1927 sono gestite dai comuni, dalle
frazioni  o  dalle  amministrazioni  separate  dei beni di uso civico
nelle  forme  previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali), in
quanto  compatibili,  ovvero  mediante concessione delle terre di uso
civico   che  costituiscono  una  sufficiente  unita'  colturale,  in
relazione  ai  fini  produttivi  nel settore boschivo e pascolivo, al
quale  le  terre  stesse  sono  destinate  per  legge,  a  favore  di
coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli  a  titolo principale
residenti nel comune intestatario delle terre stesse.
    2.  I  proventi  introitati  dai  comuni  o dalla amministrazione
separata  dei  beni  di  uso civico nella gestione delle terre di uso
civico,  sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo
e  al  miglioramento  e valorizzazione ambientale delle terre stesse,
ovvero a favore della collettivita' di cittadini titolari del diritto
di uso civico.
    3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale
22  gennaio  1999,  n.  4  (norme  in materia di foreste e di assetto
idrogeologico).