Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante: a) utilizzo ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a Euro 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001; b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002: dotazione di Euro 25.822,85 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli enti locali", per gli oneri derivanti dall'art. 3; aumento di Euro 25.822,84 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", per gli oneri derivanti dall'art. 2. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'art. 2 si provvede con i relativi bilanci. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'art. 3 si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 2 luglio 2002 BIASOTTI