Art. 7.
                          Norma finanziaria
    1.   Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge  si  provvede
mediante:
      a) utilizzo  ai  sensi  dell'art.  31  della  legge regionale 4
novembre  1977,  n.  42, di quota pari a Euro 51.645,69 in termini di
competenza  del  capitolo  9500  "Fondo  occorrente per far fronte ad
oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese  correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;
      b) le  seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 2002:
        dotazione  di Euro 25.822,85 dello stanziamento in termini di
competenza della U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli enti locali", per gli
oneri derivanti dall'art. 3;
        aumento  di  Euro  25.822,84 dello stanziamento in termini di
competenza  della  U.P.B.  18.102  "Spesa  di funzionamento", per gli
oneri derivanti dall'art. 2.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'art. 2
si provvede con i relativi bilanci.
    3.  Agli  oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'art. 3
si provvede con legge di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 2 luglio 2002
                              BIASOTTI