Art. 2.
        Modifiche aIl'art. 2 della legge regionale n. 17/1996
    1.  L'art.  2,  comma  2  della  legge  regionale 17/1996 e' cosi
sostituito: "2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto
costitutivo  dello  Statuto e dei documenti contabili di cui al comma
3,  lettera  d), deve essere presentata alla provincia che, acquisito
il  parere del comune dove ha sede la pro loco, comunica alla Regione
1'avvenuto  riconoscimento  ai fini dell'inserimento dell'albo di cui
al comma 1".
    2. All'art. 2, comma 3, la lettera a) e' abrogata.
    3.  All'art.  2,  comma 3, la lettera b) e' cosi' sostituita: "a)
che  nel comune in cui e' costituita la pro loco non esista altra pro
loco  gia'  iscritta  all'albo  regionale. La provincia puo' disporre
specifiche  deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel
caso  in  cui  la  pro  loco  rappresenti  una localita', nel comune,
caratterizzata  da  una  significativa  autonomia e distinta sotto il
profilo turistico-ambientale;".
    4. All'art. 2, comma 3, la lettera c) e' cosi sostituita: "b) che
la  localita'  nella  quale  e'  stata istituita la pro loco possegga
caratteristiche  storiche,  ambientali e tradizioni che ne consentano
la valorizzazione turistica;".
    5.  All'art.  2,  comma 3, la lettera d) e' cosi' sostituita: "c)
che  la  costituzione  della pro loco sia avvenuta da almeno due anni
con  atto  registrato redatto secondo le disposizioni previste per le
associazioni  dalla normativa vigente in materia e che lo statuto sia
informato  a  criteri  di democraticita' e contempli idonee finalita'
per  la  valorizzazione  delle  tradizioni  locali  e  la  promozione
turistica della localita'".
    6. All'art. 2, comma 3, la lettera e) diventa d).