Art. 2. Modifiche aIl'art. 2 della legge regionale n. 17/1996 1. L'art. 2, comma 2 della legge regionale 17/1996 e' cosi sostituito: "2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla provincia che, acquisito il parere del comune dove ha sede la pro loco, comunica alla Regione 1'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'albo di cui al comma 1". 2. All'art. 2, comma 3, la lettera a) e' abrogata. 3. All'art. 2, comma 3, la lettera b) e' cosi' sostituita: "a) che nel comune in cui e' costituita la pro loco non esista altra pro loco gia' iscritta all'albo regionale. La provincia puo' disporre specifiche deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel caso in cui la pro loco rappresenti una localita', nel comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale;". 4. All'art. 2, comma 3, la lettera c) e' cosi sostituita: "b) che la localita' nella quale e' stata istituita la pro loco possegga caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica;". 5. All'art. 2, comma 3, la lettera d) e' cosi' sostituita: "c) che la costituzione della pro loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo statuto sia informato a criteri di democraticita' e contempli idonee finalita' per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della localita'". 6. All'art. 2, comma 3, la lettera e) diventa d).