Art. 3. Modifiche all'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 17/1996 1. L'art. 3, comma l e' cosi sostituito: "1. La giunta regionale su proposta della provincia competente, sentito il parere del comitato regionale dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'albo regionale delle pro loco che perdano uno o piu' requisiti previsti dall'art. 2 o che comunque svolgano attivita' non conformi alle finalita' di cui all'art. 1.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 luglio 2002 BIASOTTI