Art. 3.
   Modifiche all'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 17/1996
    1.  L'art. 3, comma l e' cosi sostituito: "1. La giunta regionale
su  proposta  della  provincia  competente,  sentito  il  parere  del
comitato  regionale  dell'UNPLI,  delibera la cancellazione dall'albo
regionale  delle  pro  loco che perdano uno o piu' requisiti previsti
dall'art.  2  o  che  comunque  svolgano  attivita' non conformi alle
finalita' di cui all'art. 1.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 4 luglio 2002
                              BIASOTTI