Regolamento   recante   disposizioni   per  il  riconoscimento  degli
organismi  culturali  di interesse regionale di cui all'Art. 6, comma
                 4, della legge regionale n. 4/1999.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di
cui all'Art. 6, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4
(legge  finanziaria 1999) definisce i requisiti e le procedure per il
riconoscimento  di  organismo culturale di interesse regionale, con i
relativi elementi e parametri di valutazione.
                               Capo I
             Organismo culturale di interesse regionale
                               Art. 2.
                           Riconoscimento
    1.  Sono  organismi  culturali di interesse regionale, di seguito
denominati   organismi   culturali,  gli  Enti,  le  istituzioni,  le
associazioni,  gli  organismi  operanti  nei  settori delle attivita'
culturali  e  di  spettacolo,  senza  fine di lucro, che presentino i
seguenti requisiti:
      a) svolgere  in  modo stabile e consolidato, da almeno tre anni
senza interruzione, una autonoma attivita' di produzione o offerta di
servizi  culturali, a carattere continuativo o periodico in uno degli
ambiti indicati dall'Art. 3;
      b) essere  dotati di piena ed effettiva autonomia organizzativa
e operativa;
      c) offrire  un  servizio  culturale  qualificato,  in un ambito
territoriale non esclusivamente locale, avente carattere di rilevante
dimensione   quantitativa   ovvero  di  originalita'  e  specificita'
qualitativa.
    2.  Non  rientrano  nella  definizione di organismi culturali gli
enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi:
      a) che svolgono attivita' a carattere altamente specialistico o
espressamente rivolte a categorie particolari;
      b) che   destinano,  per  attivita'  di  offerta  culturale  al
pubblico, una quota inferiore al 50% delle proprie risorse;
      c) che  operano  come  mero  tramite  di servizi o di attivita'
culturali,  ideate  e  gestite  da altri soggetti, o la cui attivita'
dipende  in  modo  preponderante da apporti culturali e organizzativi
esterni ad essi.
                               Art. 3.
                           Classificazione
    1.  Ai fini del riconoscimento di organismo culturale, i soggetti
di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  sono classificati distintamente per
categoria  e  per  comparto  omogeneo  di  attivita'  all'interno  di
ciascuna categoria, secondo l'elencazione seguente:
      a) Categoria A, comprendente le associazioni ed Enti che curano
la  gestione  di  strutture  teatrali  di livello comprensoriale e la
corrispondente  programmazione  di  stagioni di spettacoli teatrali e
musicali; nella categoria rientrano i seguenti comparti:
        1)   comparto   1:  organizzazione  di  stagioni  teatrali  e
musicali;
      b) Categoria   B,   comprendente   associazioni   ed  enti  che
organizzano  festival,  rassegne  o  altre manifestazioni a carattere
concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del
cinema,  del  teatro,  della  danza  e  del folklore; nella categoria
rientrano i seguenti comparti:
        1)   comparto  1:  festival,  rassegne  e  premi  musicali  e
teatrali;
        2) comparto 2: festival, rassegne e premi cinematografici;
        3) comparto 3: concorsi strumentali e di musica da camera;
        4) comparto 4: concorsi corali;
        5) comparto 5: festival, rassegne e premi di danza,
        6)  comparto  6: festival, rassegne folkloristiche e rassegne
di tradizione e cultura popolare;
      c) Categoria  C,  comprendente  associazioni  ed  istituti  che
operano   in   modo  permanente  per  l'organizzazione  di  attivita'
culturali,  anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline
delle  arti  figurative, della musica, del cinema e dello spettacolo;
nella categoria rientrano i seguenti comparti:
        1) comparto 1: associazioni che svolgono attivita' espositiva
e di laboratorio nelle arti figurative;
        2) comparto 2: associazioni di cultura cinematografica;
        3)   comparto   3:  istituti  e  associazioni  di  cultura  e
formazione musicale;
        4)  comparto  4:  associazioni  di cultura e formazione nelle
arti dello spettacolo, del teatro e del teatro dialettale;
      d) Categoria  D,  comprendente  associazioni  costituite per la
formazione  di  complessi  orchestrali  a  carattere  cameristico che
favoriscono   il  perfezionamento  e  la  crescita  professionale  di
musicisti  diplomati  e  svolgono  attivita'  concertistica in ambito
regionale; nella categoria rientrano i seguenti comparti:
        1) comparto 1: complessi orchestrali di musica da camera;
      e) Categoria  E,  comprendente  associazioni  ed  istituti  che
svolgono in modo permanente attivita' di organizzazione di iniziative
culturali  e  di  divulgazione della cultura umanistica, letteraria e
scientifica; nella categoria rientrano i seguenti comparti:
        1)  comparto 1: associazioni ed istituti operanti nei settori
della cultura umanistica, letteraria e scientifica;
      f) Categoria F, comprendente istituti di studi e ricerche nelle
discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e
sociali; nella categoria rientrano i seguenti comparti:
        1)  comparto  1: istituti di studio nelle scienze giuridiche,
economiche e sociali;
        2) comparto 2: istituti di studi storici.
                               Capo II
                     Accertamento dei requisiti
                               Art. 4.
                       Criteri di valutazione
    1.  La sussistenza dei requisiti di stabilita', di autonomia e di
rilevanza  culturale,  e'  accertata  mediante l'esame di elementi di
documentazione oggettiva riferita ai seguenti criteri di valutazione:
      a) corretto   funzionamento   degli   organismi   statutari   e
istituzionali;
      b) adeguatezza   della  dotazione  strutturale  necessaria  per
l'attivita';
      c) equilibrio  dell'assetto  finanziario  avuto  riguardo  alle
fonti di entrata e all'articolazione delle voci di spesa;
      d) dimensione   e  caratteristiche  qualitative  del  programma
culturale svolto.
    2.  Per  la  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti,  si fa
riferimento alla documentazione di cui all'Art. 8, commi 2 e 3.
                               Art. 5.
                        Requisiti soggettivi
    1.  Costituiscono  elementi  per l'accertamento della sussistenza
dei requisiti soggettivi:
      a) per  il  regolare funzionamento degli organi istituzionali e
statutari:
        1)  lo  svolgimento  in  modo  continuativo dell'attivita' da
almeno un triennio;
        2)   la  coerenza  dell'attivita'  culturale  svolta  con  la
categoria di appartenenza indicata all'Art. 3;
      b) per l'adeguatezza della dotazione strutturale:
        1)  la  disponibilita'  di una sede adeguata, di attrezzature
tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attivita';
      c) per   l'aspetto  finanziario  con  riferimento  al  bilancio
preventivo e consuntivo:
        1)  la  chiarezza e la trasparenza dell'articolazione voci di
bilancio  con  particolare  riguardo  alle componenti rispettivamente
indicate  per  le  entrate  e  per le spese, nella parte finanziaria,
lettere  A,  B, C, D e nella parte descrittiva, punti 1, 2, e 3 della
scheda informativa di cui all'allegato A;
        2) la presenza di entrate diverse da quelle del finanziamento
regionale,  per una quota non inferiore al 25% del totale. Tale quota
e'  ridotta al 15% per le associazioni e gli istituti della Categoria
E;
        3)  l'equilibrio  del  bilancio tra le entrate e le uscite al
lordo del contributo regionale.
                               Art. 6.
                  Requisiti relativi all'attivita'
    1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo
e della dimensione quantitativa dell'attivita' culturale svolta:
      a) Categoria A:
        1)   la   durata   della   programmazione   e   la   connessa
disponibilita' continuativa del teatro o dell'auditorium;
        2)   la  funzione  di  riferimento  dell'organismo  culturale
sull'area territoriale servita;
        3) l'incasso rispetto alla media del settore;
        4) la partecipazione finanziaria degli Enti locali e di altre
realta' economico-commerciali, dell'area di riferimento;
        5)   la   stabilita'   dell'organizzazione  e  del  personale
occupato;
      b) Categoria B:
        1)  il  carattere  originale,  tradizionale e specifico della
rassegna;
        2)  la  presenza  della corrispondente direzione artistica di
settore;
        3)  il  livello qualitativo e l'ampiezza delle partecipazioni
artistiche;
      c) Categoria C:
        1) il volume di attivita' posto in essere nell'arco dell'anno
solare, attestato in particolare da numero delle iniziative, durata e
continuita' delle stesse, numero dei partecipanti e degli iscritti;
        2)  la  presenza  di  direzioni  artistiche  di  settore e la
produzione  dei  servizi  offerti,  quali, in particolare, cataloghi,
strumenti di documentazione permanente anche di tipo informatico;
        3)  l'interesse  delle  iniziative  ed il conseguente impatto
delle medesime sul territorio;.
      d) Categoria D:
        1) la stabilita' per almeno un triennio dell'organico e della
direzione artistica;
        2)   l'attivita'   concertistica   di   interesse  regionale,
attestata  in  particolare  dal  numero  di  concerti  e dall'area di
circuitazione;
      e) Categoria E:
        1)  la  dimensione  quantitativa  dell'attivita', misurata in
particolare  dal  numero  delle  iniziative  organizzate,  dalla loro
frequenza e regolarita' e dal loro ambito di attrazione;
        2)  la presenza di strumenti di documentazione dell'attivita'
culturale  svolta,  quali atti, pubblicazioni, periodici, bollettini,
riviste;
      f) Categoria F:
        1)  la  dimensione  quantitativa  e  qualitativa del prodotto
culturale,  attestata  in  particolare dalla rilevanza e numero delle
iniziative,  dei  convegni  e  dei  corsi,  dalla  periodicita' delle
pubblicazioni  e  di  altri  documenti  elaborati e, limitatamente al
comparto   1,  dallo  specifico  interesse  regionale  della  materia
trattata;
        2) la presenza di collaborazioni scientifiche costanti;
        3)  l'assenza, o la ridotta rilevanza, di entrate commerciali
proprie;
        4)   l'incidenza  modesta  di  spese  di  funzionamento  come
individuate   al   punto  1  della  parte  finanziaria  della  scheda
informativa di cui all' allegato A;
        5)   la   consistenza   della   struttura   associativa,  con
particolare  riguardo  al funzionamento degli organi statutari e alla
partecipazione  interna  alla  vita  associativa,  e  la dotazione di
strutture tecniche idonee, quali spazi, apparecchiature, mezzi.
                               Art. 7.
   Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento
    1. L'accertamento positivo degli elementi evidenziati all'Art. 5,
comma   1,  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  condizione  per  il
riconoscimento  o  la  conferma del titolo di organismo culturale. Il
mancato  rispetto  di  tali parametri di soglia costituisce motivo di
esclusione.
    2.  Gli  elementi di cui all'Art. 6 sono assunti come riferimento
per  la valutazione del livello di rilevanza dell'attivita' ammessa a
contribuzione   e   costituiscono  criteri  per  la  concessione  del
contributo  regionale.  La determinazione della misura dei contributi
da  assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva
e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra
gli interventi.
                              Capo III
                     Procedura di riconoscimento
                               Art. 8.
         Termini e modalita' di presentazione della domanda
    1.  Gli  Enti,  le  istituzioni, le associazioni e gli organismi,
senza  finalita' di lucro, operanti nei settori culturali individuati
dall'Art.   3,   che   per  la  prima  volta  intendono  chiedere  il
riconoscimento  di  organismo culturale, devono presentare domanda su
carta  legale,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'ente,
indirizzata  alla  Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione
regionale  dell'istruzione e della cultura, via San Francesco n. 37 -
34133  Trieste,  entro  il  30 giugno  di  ciascun  anno,  redatta in
conformita' al modello di cui all'allegato B.
    2.  Gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi che
aspirano  per  la  prima volta al titolo di organismo culturale, sono
tenuti a presentare la seguente documentazione:
      a) scheda informativa di cui all'allegato A;
      b) atto costitutivo e Statuto in copia conforme;
      c) relazione  riepilogativa  sull'attivita' svolta nel triennio
precedente  unitamente  ai  bilanci  consuntivi  relativi al triennio
precedente;
      d) programma  di attivita' per l'anno di riferimento e relativo
bilancio preventivo.
    3.  Onde  consentire  agli  uffici  regionali  la  verifica della
sussistenza  dei  requisiti  per  il  riconoscimento, ciascun Ente e'
tenuto a presentare ogni anno la seguente documentazione:
      a) scheda informativa di cui all'allegato A;
      b) relazione   riassuntiva   dell'attivita'   svolta  nell'anno
precedente,   unitamente   alla   documentazione   a  rendiconto  del
contributo ricevuto e al conto consuntivo dell'Ente;
      c) programma di attivita' per l' anno di riferimento e relativo
bilancio preventivo.
    4.  In  sede di prima applicazione, le associazioni, istituzioni,
Enti  ed  organismi  gia'  riconosciuti  ed  inseriti  nelle  tabelle
allegate  alle  leggi  finanziarie regionali per gli anni 1999, 2000,
2001,   2002   e  2003,  sono  riconosciuti  ai  sensi  del  presente
Regolamento,  qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'Art.
4, comma 1.
    5.  In  caso  di  documentazione  incompleta,  la richiesta della
documentazione  integrativa  o sostitutiva da parte degli uffici deve
essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'Art. 6 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione
richiesta  non  pervenga  agli  uffici entro il termine stabilito, il
procedimento si conclude negativamente.
                               Art. 9.
      Rendicontazione, concessione ed erogazione dei contributi
    1.  Per  la rendicontazione del contributo, il beneficiario della
sovvenzione,  entro  e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo,
deve  produrre,  ai  sensi  dell'Art.  43,  della  legge regionale n.
7/2000,  l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle
spese sostenute.
    2. I beneficiari aventi natura giuridica di societa' cooperativa,
sono  tenuti  alla  presentazione  a  rendiconto della documentazione
giustificativa  della  spesa,  ai  sensi  dell'Art.  41  della  legge
regionale  n.  7/2000.  E'  ammessa  la  presentazione  di  copie non
autenticate  della  documentazione di spesa annullata in originale ai
fini  dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario
stesso  attestante  la  corrispondenza  della documentazione prodotta
agli originali.
    3.  Qualora  il  beneficiario  sia  un comune o una provincia, la
documentazione  di cui al comma 1 e' sostituita, a norma dell'Art. 42
della  legge  regionale  n. 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta
dal  legale  rappresentante  dell'Ente  e  dal  Segretario comunale o
provinciale,  o  dal Funzionario che svolge la funzione equipollente,
che  attesti  che  l'attivita'  per  la  quale il contributo e' stato
erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative
che  disciplinano  la  materia e delle condizioni eventualmente poste
nel decreto di concessione.
    4. Con proprio decreto, il direttore del servizio delle attivita'
culturali  provvede  alla  concessione  ed  erogazione,  in  un'unica
soluzione e in via anticipata, dell'importo assegnato per l'esercizio
in   corso,   contestualmente  all'approvazione  del  rendiconto  del
contributo erogato per l'esercizio finanziario precedente.
                              Art. 10.
     Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati
    1.   Sono   sottoposti   a   verifica  ispettiva,  con  specifico
riferimento  al  riscontro  analitico della documentazione attestante
l'impiego  dei  contributi  erogati,  tutti i soggetti beneficiari di
importi superiori a euro 77.000,00.
    2.  Nelle  medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a
campione,  in  misura  non  inferiore ad un quarto dei beneficiari di
ciascuna  categoria  di  attivita',  gli  assegnatari  di  contributi
inferiori a euro 77.000,00.
    3.  Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare, nei
tempi  e  secondo  le  modalita'  indicate dall'Art. 9, il contributo
ricevuto,  il  Servizio delle attivita' culturali provvede a revocare
il  contributo  in esame e a sospendere l'assegnazione del contributo
in  corso,  secondo  le  modalita'  previste dalla legge regionale n.
7/2000.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003.
                              Art. 12.
                            Pubblicazione
    1. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    (Omissis).
                                TONDO