Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli organismi culturali di interesse regionale di cui all'Art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4/1999. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale, con i relativi elementi e parametri di valutazione. Capo I Organismo culturale di interesse regionale Art. 2. Riconoscimento 1. Sono organismi culturali di interesse regionale, di seguito denominati organismi culturali, gli Enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi operanti nei settori delle attivita' culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che presentino i seguenti requisiti: a) svolgere in modo stabile e consolidato, da almeno tre anni senza interruzione, una autonoma attivita' di produzione o offerta di servizi culturali, a carattere continuativo o periodico in uno degli ambiti indicati dall'Art. 3; b) essere dotati di piena ed effettiva autonomia organizzativa e operativa; c) offrire un servizio culturale qualificato, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, avente carattere di rilevante dimensione quantitativa ovvero di originalita' e specificita' qualitativa. 2. Non rientrano nella definizione di organismi culturali gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi: a) che svolgono attivita' a carattere altamente specialistico o espressamente rivolte a categorie particolari; b) che destinano, per attivita' di offerta culturale al pubblico, una quota inferiore al 50% delle proprie risorse; c) che operano come mero tramite di servizi o di attivita' culturali, ideate e gestite da altri soggetti, o la cui attivita' dipende in modo preponderante da apporti culturali e organizzativi esterni ad essi. Art. 3. Classificazione 1. Ai fini del riconoscimento di organismo culturale, i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, sono classificati distintamente per categoria e per comparto omogeneo di attivita' all'interno di ciascuna categoria, secondo l'elencazione seguente: a) Categoria A, comprendente le associazioni ed Enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali; nella categoria rientrano i seguenti comparti: 1) comparto 1: organizzazione di stagioni teatrali e musicali; b) Categoria B, comprendente associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del cinema, del teatro, della danza e del folklore; nella categoria rientrano i seguenti comparti: 1) comparto 1: festival, rassegne e premi musicali e teatrali; 2) comparto 2: festival, rassegne e premi cinematografici; 3) comparto 3: concorsi strumentali e di musica da camera; 4) comparto 4: concorsi corali; 5) comparto 5: festival, rassegne e premi di danza, 6) comparto 6: festival, rassegne folkloristiche e rassegne di tradizione e cultura popolare; c) Categoria C, comprendente associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attivita' culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del cinema e dello spettacolo; nella categoria rientrano i seguenti comparti: 1) comparto 1: associazioni che svolgono attivita' espositiva e di laboratorio nelle arti figurative; 2) comparto 2: associazioni di cultura cinematografica; 3) comparto 3: istituti e associazioni di cultura e formazione musicale; 4) comparto 4: associazioni di cultura e formazione nelle arti dello spettacolo, del teatro e del teatro dialettale; d) Categoria D, comprendente associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attivita' concertistica in ambito regionale; nella categoria rientrano i seguenti comparti: 1) comparto 1: complessi orchestrali di musica da camera; e) Categoria E, comprendente associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attivita' di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica; nella categoria rientrano i seguenti comparti: 1) comparto 1: associazioni ed istituti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica; f) Categoria F, comprendente istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali; nella categoria rientrano i seguenti comparti: 1) comparto 1: istituti di studio nelle scienze giuridiche, economiche e sociali; 2) comparto 2: istituti di studi storici. Capo II Accertamento dei requisiti Art. 4. Criteri di valutazione 1. La sussistenza dei requisiti di stabilita', di autonomia e di rilevanza culturale, e' accertata mediante l'esame di elementi di documentazione oggettiva riferita ai seguenti criteri di valutazione: a) corretto funzionamento degli organismi statutari e istituzionali; b) adeguatezza della dotazione strutturale necessaria per l'attivita'; c) equilibrio dell'assetto finanziario avuto riguardo alle fonti di entrata e all'articolazione delle voci di spesa; d) dimensione e caratteristiche qualitative del programma culturale svolto. 2. Per la verifica della sussistenza dei requisiti, si fa riferimento alla documentazione di cui all'Art. 8, commi 2 e 3. Art. 5. Requisiti soggettivi 1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi: a) per il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari: 1) lo svolgimento in modo continuativo dell'attivita' da almeno un triennio; 2) la coerenza dell'attivita' culturale svolta con la categoria di appartenenza indicata all'Art. 3; b) per l'adeguatezza della dotazione strutturale: 1) la disponibilita' di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attivita'; c) per l'aspetto finanziario con riferimento al bilancio preventivo e consuntivo: 1) la chiarezza e la trasparenza dell'articolazione voci di bilancio con particolare riguardo alle componenti rispettivamente indicate per le entrate e per le spese, nella parte finanziaria, lettere A, B, C, D e nella parte descrittiva, punti 1, 2, e 3 della scheda informativa di cui all'allegato A; 2) la presenza di entrate diverse da quelle del finanziamento regionale, per una quota non inferiore al 25% del totale. Tale quota e' ridotta al 15% per le associazioni e gli istituti della Categoria E; 3) l'equilibrio del bilancio tra le entrate e le uscite al lordo del contributo regionale. Art. 6. Requisiti relativi all'attivita' 1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attivita' culturale svolta: a) Categoria A: 1) la durata della programmazione e la connessa disponibilita' continuativa del teatro o dell'auditorium; 2) la funzione di riferimento dell'organismo culturale sull'area territoriale servita; 3) l'incasso rispetto alla media del settore; 4) la partecipazione finanziaria degli Enti locali e di altre realta' economico-commerciali, dell'area di riferimento; 5) la stabilita' dell'organizzazione e del personale occupato; b) Categoria B: 1) il carattere originale, tradizionale e specifico della rassegna; 2) la presenza della corrispondente direzione artistica di settore; 3) il livello qualitativo e l'ampiezza delle partecipazioni artistiche; c) Categoria C: 1) il volume di attivita' posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare da numero delle iniziative, durata e continuita' delle stesse, numero dei partecipanti e degli iscritti; 2) la presenza di direzioni artistiche di settore e la produzione dei servizi offerti, quali, in particolare, cataloghi, strumenti di documentazione permanente anche di tipo informatico; 3) l'interesse delle iniziative ed il conseguente impatto delle medesime sul territorio;. d) Categoria D: 1) la stabilita' per almeno un triennio dell'organico e della direzione artistica; 2) l'attivita' concertistica di interesse regionale, attestata in particolare dal numero di concerti e dall'area di circuitazione; e) Categoria E: 1) la dimensione quantitativa dell'attivita', misurata in particolare dal numero delle iniziative organizzate, dalla loro frequenza e regolarita' e dal loro ambito di attrazione; 2) la presenza di strumenti di documentazione dell'attivita' culturale svolta, quali atti, pubblicazioni, periodici, bollettini, riviste; f) Categoria F: 1) la dimensione quantitativa e qualitativa del prodotto culturale, attestata in particolare dalla rilevanza e numero delle iniziative, dei convegni e dei corsi, dalla periodicita' delle pubblicazioni e di altri documenti elaborati e, limitatamente al comparto 1, dallo specifico interesse regionale della materia trattata; 2) la presenza di collaborazioni scientifiche costanti; 3) l'assenza, o la ridotta rilevanza, di entrate commerciali proprie; 4) l'incidenza modesta di spese di funzionamento come individuate al punto 1 della parte finanziaria della scheda informativa di cui all' allegato A; 5) la consistenza della struttura associativa, con particolare riguardo al funzionamento degli organi statutari e alla partecipazione interna alla vita associativa, e la dotazione di strutture tecniche idonee, quali spazi, apparecchiature, mezzi. Art. 7. Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento 1. L'accertamento positivo degli elementi evidenziati all'Art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) costituisce condizione per il riconoscimento o la conferma del titolo di organismo culturale. Il mancato rispetto di tali parametri di soglia costituisce motivo di esclusione. 2. Gli elementi di cui all'Art. 6 sono assunti come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell'attivita' ammessa a contribuzione e costituiscono criteri per la concessione del contributo regionale. La determinazione della misura dei contributi da assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra gli interventi. Capo III Procedura di riconoscimento Art. 8. Termini e modalita' di presentazione della domanda 1. Gli Enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi, senza finalita' di lucro, operanti nei settori culturali individuati dall'Art. 3, che per la prima volta intendono chiedere il riconoscimento di organismo culturale, devono presentare domanda su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, indirizzata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, via San Francesco n. 37 - 34133 Trieste, entro il 30 giugno di ciascun anno, redatta in conformita' al modello di cui all'allegato B. 2. Gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi che aspirano per la prima volta al titolo di organismo culturale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione: a) scheda informativa di cui all'allegato A; b) atto costitutivo e Statuto in copia conforme; c) relazione riepilogativa sull'attivita' svolta nel triennio precedente unitamente ai bilanci consuntivi relativi al triennio precedente; d) programma di attivita' per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo. 3. Onde consentire agli uffici regionali la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ciascun Ente e' tenuto a presentare ogni anno la seguente documentazione: a) scheda informativa di cui all'allegato A; b) relazione riassuntiva dell'attivita' svolta nell'anno precedente, unitamente alla documentazione a rendiconto del contributo ricevuto e al conto consuntivo dell'Ente; c) programma di attivita' per l' anno di riferimento e relativo bilancio preventivo. 4. In sede di prima applicazione, le associazioni, istituzioni, Enti ed organismi gia' riconosciuti ed inseriti nelle tabelle allegate alle leggi finanziarie regionali per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, sono riconosciuti ai sensi del presente Regolamento, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, comma 1. 5. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente. Art. 9. Rendicontazione, concessione ed erogazione dei contributi 1. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, deve produrre, ai sensi dell'Art. 43, della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute. 2. I beneficiari aventi natura giuridica di societa' cooperativa, sono tenuti alla presentazione a rendiconto della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale n. 7/2000. E' ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. 3. Qualora il beneficiario sia un comune o una provincia, la documentazione di cui al comma 1 e' sostituita, a norma dell'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale o provinciale, o dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attivita' per la quale il contributo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. 4. Con proprio decreto, il direttore del servizio delle attivita' culturali provvede alla concessione ed erogazione, in un'unica soluzione e in via anticipata, dell'importo assegnato per l'esercizio in corso, contestualmente all'approvazione del rendiconto del contributo erogato per l'esercizio finanziario precedente. Art. 10. Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati 1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori a euro 77.000,00. 2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, in misura non inferiore ad un quarto dei beneficiari di ciascuna categoria di attivita', gli assegnatari di contributi inferiori a euro 77.000,00. 3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare, nei tempi e secondo le modalita' indicate dall'Art. 9, il contributo ricevuto, il Servizio delle attivita' culturali provvede a revocare il contributo in esame e a sospendere l'assegnazione del contributo in corso, secondo le modalita' previste dalla legge regionale n. 7/2000. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003. Art. 12. Pubblicazione 1. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Omissis). TONDO