(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta norme e dispone interventi per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito per lo svolgimento di ogni attivita' effettuata nell'ambiente stesso, da parte di tutti i cittadini, con la massima autonomia possibile, indipendentemente dall'eta', dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonche' dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge si intendono in osservanza: a) dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; b) della legge 9 gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989; c) dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) delle circolari e delle disposizioni emesse in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.