Art. 10. Variazione della destinazione d'uso degli immobili 1. Ove il comune intenda consentire, ricorrendone i presupposti di compatibilita' con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato alla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.