Art. 10.
         Variazione della destinazione d'uso degli immobili
    1.  Ove  il comune intenda consentire, ricorrendone i presupposti
di  compatibilita' con la disciplina urbanistica vigente, la modifica
di  destinazione  d'uso  di  immobili  finalizzata  ad un utilizzo di
carattere  collettivo,  il  rilascio  della  concessione  edilizia  o
dell'autorizzazione  e'  subordinato all'accertamento del possesso da
parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato alla
presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.