Art. 11. D e r o g h e 1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono eliminare le barriere architettoniche. Le deroghe sono accordate dai comuni con provvedimento motivato. 2. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la deroga si realizza nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dagli articoli 4 e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. 3. Sono ammesse soluzioni alternative, cosi' come definite all'Art. 7, comma 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, purche' rispondano ai criteri di proettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.