Art. 11.
                            D e r o g h e
    1.  Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per
gli  edifici  o  loro  parti  che, nel rispetto di normative tecniche
specifiche,  non  possono  eliminare  le barriere architettoniche. Le
deroghe sono accordate dai comuni con provvedimento motivato.
    2.  Per  gli  edifici  soggetti  al  vincolo  di  cui  al decreto
legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  la  deroga  si realizza nel
rispetto  delle procedure di autorizzazione previste dagli articoli 4
e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
    3.  Sono  ammesse  soluzioni  alternative,  cosi'  come  definite
all'Art. 7, comma 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n.
236 del 14 giugno 1989, purche' rispondano ai criteri di proettazione
di cui all'art. 4 dello stesso decreto.