Art. 12.
                           S a n z i o n i
    1.  L'inosservanza  delle norme della presente legge da parte del
titolare  della concessione edilizia, del committente e del direttore
dei  lavori,  costituisce  variazione  essenziale  di cui all'art. 8,
primo  comma,  lettera c) della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, cui
consegue  l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste
dalla legislazione vigente.
    2.  Per  tutte  le  opere  riguardanti edifici pubblici e privati
aperti  al  pubblico  realizzate  in  difformita'  dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere
architettoniche  e  nelle  quali le difformita' siano tali da rendere
impossibili  l'utilizzazione  dell'opera  da  parte  dei disabili, si
applicano  inoltre  le  senzazioni  di cui all'Art. 24, comma 7 della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992.