Art. 12. S a n z i o n i 1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente e del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 2. Per tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico realizzate in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche e nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibili l'utilizzazione dell'opera da parte dei disabili, si applicano inoltre le senzazioni di cui all'Art. 24, comma 7 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.