Art. 13.
                          T r a s p o r t i
    1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente
legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai numeri 3 e
4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse e ai
mezzi  di  trasporto  pubblico  di  persone  di competenza regionale,
provinciale e comunale, secondo le previsioni dei successivi comuni.
    2.  Entro  il  termine di cui al comma successivo, il servizio di
trasporto  pubblico  locale  di persone deve essere dotato di sistemi
tecnici  di  cui  al numero 3.2 dell'allegato, idonei a consentire la
fruizione  del  servizio  da  parte  dei  viaggiatori con difficolta'
dell'udito  e  della  vista.  Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  la  giunta  regionale,  al  fine  di
uniformare  gli  interventi,  dispone  le  prescrizioni  tecniche per
l'adozione  sui  mezzi  di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n.
3.2  dell'allegato. Decorsi sei mesi dalla data di esecutivita' della
deliberazione,  non  possono essere immessi nel servizio di trasporto
pubblico  locale  di  persone, nuovi mezzi di trasporto sprovvisti di
sistemi tecnici previsti dal presente articolo.
    3. Decorso un anno dalla data di esecutivita' della deliberazione
di cui al comma 2 non possono essere affidate nuove concessioni per i
servizi di trasporto pubblico locale di persone, ne' essere rinnovate
quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco
rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto comma 2.
    4.  I  regolamenti  comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di
piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze,
che  i  mezzi  da  adibirsi  al  trasporto di persone siano dotati di
portabagagli  idonei  a  contenere  una  sedia a rotelle ripiegata. I
comuni  provvedono  ad  adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.