Art. 13. T r a s p o r t i 1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse e ai mezzi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, provinciale e comunale, secondo le previsioni dei successivi comuni. 2. Entro il termine di cui al comma successivo, il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui al numero 3.2 dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio da parte dei viaggiatori con difficolta' dell'udito e della vista. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n. 3.2 dell'allegato. Decorsi sei mesi dalla data di esecutivita' della deliberazione, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi di trasporto sprovvisti di sistemi tecnici previsti dal presente articolo. 3. Decorso un anno dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al comma 2 non possono essere affidate nuove concessioni per i servizi di trasporto pubblico locale di persone, ne' essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto comma 2. 4. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. I comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.