Art. 14.
                    Comitato tecnico-scientifico
    1.  E'  costituito  il  comitato  tecnico-scientifico permanente,
nominato  con  decreto  del  presidente  della giunta regionale entro
trenta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, con sede
presso l'assessorato all'edilizia residenziale.
    2.  Il  comitato tecnico-scientifico e' presieduto dall'assessore
regionale  all'edilizia  residenziale,  si  avvale  delle  competenti
strutture regionali, ed e' composto:
      a) un funzionario dell'assessorato all'edilizia residenziale;
      b) un funzionario dell'assessorato ai trasporti;
      c) un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici;
      d)  un  funzionario dell'assessorato all'assistenza e sicurezza
sociale;
      e) un funzionario dell'assessorato alla sanita';
      f)  due  tecnici  con  specifica  e  documentata  esperienza in
materia  di abolizione delle barriere architettoniche, proposti dagli
albi;
      g)  un  rappresentante delle organizzazioni di categoria scelto
tra quelle maggiormente rappresentative in ambito regionale.
    3. I compiti del comitato sono:
      a)  indicare  i  criteri  tecnici  per  la  formulazione  delle
prescrizioni e normative tecniche da osservarsi nella pregettazione e
per  le  eventuali  successive  modificazioni  ed  integrazioni delle
stesse;
      b)  formulare  proposte,  rilasciare pareri e svolgere funzioni
consultive  in  ordine  ad  interventi  legislativi ed amministrativi
della Regione nella materia disciplinata nella presente legge;
      c)   fornire   supporto   tecnico-scientifico   alla  struttura
organizzativa della Regione;
      d) osservare e valutare i risultati derivanti dall'applicazione
della presente legge nonche' gli orientamenti culturali emergenti dal
contesto sociale;
      e)   fornire   consulenze   agli  enti  locali  in  materia  di
accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche.
    4.   Ai   componenti  del  comitato  esterni  all'amministrazione
regionale  e'  riconosciuto  un  gettone  di  presenza  pari a quello
spettante ai componenti del comitato regionale di controllo, oltre al
rimborso  delle  spese  di viaggio ove non residenti nel capoluogo di
Regione.