Art. 14. Comitato tecnico-scientifico 1. E' costituito il comitato tecnico-scientifico permanente, nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con sede presso l'assessorato all'edilizia residenziale. 2. Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dall'assessore regionale all'edilizia residenziale, si avvale delle competenti strutture regionali, ed e' composto: a) un funzionario dell'assessorato all'edilizia residenziale; b) un funzionario dell'assessorato ai trasporti; c) un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici; d) un funzionario dell'assessorato all'assistenza e sicurezza sociale; e) un funzionario dell'assessorato alla sanita'; f) due tecnici con specifica e documentata esperienza in materia di abolizione delle barriere architettoniche, proposti dagli albi; g) un rappresentante delle organizzazioni di categoria scelto tra quelle maggiormente rappresentative in ambito regionale. 3. I compiti del comitato sono: a) indicare i criteri tecnici per la formulazione delle prescrizioni e normative tecniche da osservarsi nella pregettazione e per le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse; b) formulare proposte, rilasciare pareri e svolgere funzioni consultive in ordine ad interventi legislativi ed amministrativi della Regione nella materia disciplinata nella presente legge; c) fornire supporto tecnico-scientifico alla struttura organizzativa della Regione; d) osservare e valutare i risultati derivanti dall'applicazione della presente legge nonche' gli orientamenti culturali emergenti dal contesto sociale; e) fornire consulenze agli enti locali in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche. 4. Ai componenti del comitato esterni all'amministrazione regionale e' riconosciuto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del comitato regionale di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio ove non residenti nel capoluogo di Regione.