Art. 2.
       Definizione di barriera architettonica e localizzativa
    1.  Ai  fini della presente legge, per barriera architettonica si
intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i
cittadini  di  spazi,  edifici,  servizi, strutture ed in particolare
impedisce   la   mobilita'  dei  soggetti  con  difficolta'  motoria,
sensoriale  o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente
da qualsiasi causa.
    2.  Ai  fini  della presente legge, per barriera localizzativa si
intende  ogni  ostacolo  o impedimento della percezione connesso alla
posizione,  alla  forma, al colore di strutture architettoniche e dei
mezzi  di  trasporto,  tali  da  ostacolare  o  limitare  la  vita di
relazione  delle persone affette da difficolta' motorie, sensoriale o
psichica,  di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi
causa.