Art. 2. Definizione di barriera architettonica e localizzativa 1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture ed in particolare impedisce la mobilita' dei soggetti con difficolta' motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa. 2. Ai fini della presente legge, per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma, al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficolta' motorie, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.