Art. 3.
               Progettazione e modalita' di attuazione
                delle opere edilizie caratteristiche
                   dei mezzi di pubblico trasporto
    1.  La  realizzazione  e  le  modifiche  delle  strutture e delle
costruzioni,  nonche' gli interventi in materia di trasporto pubblico
di  persone,  di  cui  ai  successivi  articoli, devono perseguire la
compatibilita' dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini;
a  tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo
rispondenti  alle  diverse  esigenze  degli  utenti  e  adattabili ai
possibili mutamenti delle esigenze stesse.
    2.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma precedente, la
progettazione  e  le  modalita'  di  esecuzione delle opere edilizie,
nonche' le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone
devono  essere preordinate a consentire l'installazione di manufatti,
apparecchiature  e  dispositivi  tecnologici  idonei ad assicurare la
compatibilita' dell'ambiente costruito rispetto alle diverse esigenze
degli utenti.