Art. 3. Progettazione e modalita' di attuazione delle opere edilizie caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto 1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonche' gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone, di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilita' dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse. 2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalita' di esecuzione delle opere edilizie, nonche' le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone devono essere preordinate a consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare la compatibilita' dell'ambiente costruito rispetto alle diverse esigenze degli utenti.