Art. 4. Campo di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprieta' pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone. 2. In particolare, la disciplina normativa si applica: a) agli edifici e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalita', quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attivita' turistiche, sportive, culturali e ricreative, compresi parchi e giardini pubblici, aree verdi e zone attrezzate per i giochi dei bambini e in generale luoghi aperti o chiusi destinati ad attivita' del tempo libero anche a carattere temporaneo; b) agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati; c) agli edifici e i locali destinati ad attivita' produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonche' ad attivita' commerciali e del settore terziario; d) alle aree e ai percorsi pedonali urbani, nonche' ai parcheggi; e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e fune nonche' ai mezzi di navigazione di competenza regionale, provinciale e comunale; f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici delle persone di competenza regionale, provinciale e comunale; g) alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico esterni o interni alle costruzioni; h) ai segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.