Art. 4.
                        Campo di applicazione
    1.  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano  a tutti gli
edifici,  gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo,
di  proprieta'  pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di
trasporto  pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio
o la permanenza di persone.
    2. In particolare, la disciplina normativa si applica:
      a)  agli  edifici  e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli
esercizi  di  ospitalita',  quelli  dedicati al culto e gli edifici o
strutture  dedicati  ad  attivita'  turistiche, sportive, culturali e
ricreative,  compresi  parchi  e giardini pubblici, aree verdi e zone
attrezzate  per  i  giochi  dei bambini e in generale luoghi aperti o
chiusi  destinati  ad  attivita'  del  tempo libero anche a carattere
temporaneo;
      b)  agli  edifici  di  uso residenziale abitativo realizzati da
soggetti pubblici e privati;
      c) agli edifici e i locali destinati ad attivita' produttive di
carattere  industriale,  agricolo,  artigianale, nonche' ad attivita'
commerciali e del settore terziario;
      d)  alle  aree  e  ai  percorsi  pedonali  urbani,  nonche'  ai
parcheggi;
      e)  ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e
fune  nonche'  ai  mezzi  di  navigazione  di  competenza  regionale,
provinciale e comunale;
      f)  alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio
dei   trasporti  pubblici  delle  persone  di  competenza  regionale,
provinciale e comunale;
      g) alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico
esterni o interni alle costruzioni;
      h)  ai  segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli
ambienti di cui alle lettere precedenti.