Art. 6. Competenze della Regione 1. I piani territoriali e urbanistici, i piani di settore, nonche' ogni programma operativo regionale sono redatte nel rispetto della presente legge. 2. Ai fini della adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, cosi' come disposto dall'art. 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione promuove il censimento degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche. A tal fine la giunta regionale eroga i contributi di cui all'articolo 15. 3. Il censimento, di cui al precedente comma, e' delegato ai comuni ed agli altri enti interessati, sulla base di criteri e modalita' di rilevazione e stesura approvate dalla giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Il censimento riguarda gli immobili di proprieta' dei comuni, delle province, della regione e degli altri enti locali, nonche' tutti gli edifici ad uso pubblico anche se di proprieta' privata. Ai fini del censimento degli immobili e strutture di proprieta' dello Stato, delle amministrazioni autonome o altri enti pubblici e privati, la giunta promuove le necessarie intese con gli enti proprietari. 5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 6. Al fine di agevolare l'attivita' di adeguamento della strumentazione urbanistica degli enti locali, la giunta regionale mette a disposizione le competenti strutture regionali. 7. In particolare per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 l'assessorato ai lavori pubblici in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica: a) svolge ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti, materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa essere utile per l'applicazione della presente legge; b) provvede alla raccolta dei dati, studi, documentazione, ricerche riguardanti le tematiche della presente legge; c) fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti ne facciano richiesta; d) organizza, in collaborazione con le universita', con gli ordini professionali, con le associazioni che hanno per legge la rapprentanza e la tutela dei disabili e con le altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale, corsi di aggiornamento e formazione professionali per i tecnici di settore; e) favorisce una piu' diffusa informazione sulla produzione in serie di manufatti, oggetti di uso comune, elementi di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti,ausili vari, piu' rispondenti alle esigenze di tutti i i cittadini con particolare riferimento ai piu' svantaggiati. 8. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio. 9. Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 e per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge, la giunta regionale con la collaborazione del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14 puo' definire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e le modalita' per l'attuazione della legge stessa.