Art. 6.
                      Competenze della Regione
    1.  I  piani  territoriali  e  urbanistici,  i  piani di settore,
nonche'  ogni programma operativo regionale sono redatte nel rispetto
della presente legge.
    2.  Ai  fini  della  adozione  del  piano  di  eliminazione delle
barriere  architettoniche, cosi' come disposto dall'art. 32, comma 21
della  legge  n.  41  del  28  febbraio 1986, l'Assessorato ai lavori
pubblici  della  Regione promuove il censimento degli immobili, degli
edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per
l'abolizione  delle  barriere  architettoniche.  A tal fine la giunta
regionale eroga i contributi di cui all'articolo 15.
    3.  Il  censimento,  di  cui  al precedente comma, e' delegato ai
comuni  ed  agli  altri  enti  interessati,  sulla  base di criteri e
modalita'  di  rilevazione e stesura approvate dalla giunta regionale
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
    4.  Il censimento riguarda gli immobili di proprieta' dei comuni,
delle  province,  della  regione  e  degli altri enti locali, nonche'
tutti  gli edifici ad uso pubblico anche se di proprieta' privata. Ai
fini  del  censimento  degli immobili e strutture di proprieta' dello
Stato,  delle  amministrazioni  autonome  o  altri  enti  pubblici  e
privati,  la  giunta  promuove  le  necessarie  intese  con  gli enti
proprietari.
    5.  I  dati  del  censimento  sono  utilizzabili  ai  fini  della
programmazione  degli interventi regionali e degli altri enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
    6.   Al  fine  di  agevolare  l'attivita'  di  adeguamento  della
strumentazione  urbanistica  degli  enti  locali, la giunta regionale
mette a disposizione le competenti strutture regionali.
    7.  In particolare per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1
l'assessorato  ai lavori pubblici in collaborazione con l'assessorato
all'urbanistica:
      a)  svolge  ricerche  per  l'individuazione di nuovi strumenti,
materiali,  soluzioni  tecniche  e quant'altro possa essere utile per
l'applicazione della presente legge;
      b)  provvede  alla  raccolta  dei  dati, studi, documentazione,
ricerche riguardanti le tematiche della presente legge;
      c)  fornisce  informazioni,  consulenze  e  notizie a quanti ne
facciano richiesta;
      d)  organizza,  in  collaborazione  con le universita', con gli
ordini  professionali,  con  le  associazioni  che hanno per legge la
rapprentanza  e la tutela dei disabili e con le altre associazioni di
disabili   maggiormente   rappresentative   presenti  nel  territorio
regionale,  corsi  di  aggiornamento e formazione professionali per i
tecnici di settore;
      e)  favorisce una piu' diffusa informazione sulla produzione in
serie  di  manufatti,  oggetti di uso comune, elementi di arredamento
interno  ed  arredo  urbano,  materiali ed impianti,ausili vari, piu'
rispondenti  alle  esigenze  di  tutti  i i cittadini con particolare
riferimento ai piu' svantaggiati.
    8.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  precedente possono essere
realizzate  anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di
borse di studio.
    9.  Per  realizzare  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  1  e  per
verificare  l'efficacia  delle  disposizioni contenute nella presente
legge,  la  giunta  regionale  con  la  collaborazione  del  comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  14  puo'  definire, anche con
propri  successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa
e le modalita' per l'attuazione della legge stessa.