Art. 7.
            Competenze di comuni, province ed altri enti
    1.  I  comuni  singoli  o associati, le province e gli altri enti
locali, nell'ambito delle funzioni attribuite dal decreto legislativo
18  agosto  2000, n. 267, di approvazione del testo unico della legge
ordinamento  degli  enti locali, devono ottemperare al disposto della
presente  legge  nelle  proprie  attivita'  di  programmazione  e  di
intervento  sul  territorio predisponendo altresi' piani, programmi e
progetti   generali  e  settoriali  annuali  e  pluriennali,  nonche'
attivita'   di   carattere   informativo   e  di  aggiornamento,  con
l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche.
    2.  I  comuni  adeguano  alle disposizioni della presente legge i
loro   strumenti   urbanistici,   generali  e  attuativi,  nonche'  i
regolamenti  edilizi  e  di  igiene, introducendo eventuali ulteriori
prescrizioni  volte  a  perseguire  le finalita' definite dall'art. 1
della  presente legge, come stabilito dal comma 11 dell'Art. 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    3.  Le  disposizioni di cui alla presene legge, a decorrere da un
anno   dalla  sua  entrata  in  vigore,  prevarranno  comunque  sulle
prescrizioni  degli  strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali
che si pongono con esse in contrasto.
    4.  I comuni verificano la rispondenza alle prescrizioni indicata
ai  commi  precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di rilascio
dell'autorizzazione  e  della concessione edilizia, sia nel controllo
di   quanto   eseguito   in  sede  di  rilascio  del  certificato  di
abitabilita' o di agibilita'.
    5.  I  comuni  adottano  efficaci  procedure  di  semplificazione
amministrativa  dei  confronti  dei  privati che intendono effettuare
interventi  per  l'abbattimento  delle barriere architettoniche sugli
edifici abitati dai disabili.
    6.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  i  comuni
favoriscono  la  partecipazione nelle commissioni edilizie di tecnici
ed  esperti  in materia di abolizione delle barriere architettoniche,
scelti,  di  norma,  nell'ambito  di  un tema di nominativi designati
dalle  associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti
nel territorio regionale.
    7.  In  attuazione  dell'art.  11 della legge n. 13 del 9 gennaio
1989,  il  sindaco  provvede a trasmettere alla Regione il fabbisogno
complessivo   del   comune,   sulla  base  delle  richieste  ritenute
ammissibili.
    8.  I  comuni  riservano  una  quota,  non inferiore al 10% degli
introiti   derivanti   dagli   oneri   di   urbanizzazione,  ai  fini
dell'abbattimento  delle  barriere architettoniche per opere, edifici
ed impianti esistenti di loro competenza.
    9. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'art. 4 della
presente  legge,  sono  esenti  dal  pagamento  del contributo di cui
all'art. 3 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977.
    10.  Gli  obblichi  e  le  esenzioni  verranno  meno, per ciascun
comune,  allorche'  si  sara'  realizzato  l'abbattimento di tutte le
barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti di
propria  competenza;  tali  interventi, inoltre, sono assimilati alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso il comune
dovra'   assumere   specifico  provvedimento,  supportato  da  idonea
documentazione tecnica.
    11. Gli Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica
devono  predisporre,  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge,  una indagine conoscitiva presso i locatari, volta a
rilevare   i   bisogni  i  ristrutturazione  degli  alloggi  ai  fini
dell'abolizione  delle  barriere  erchitettoniche;  i  dati  rilevati
devono   essere   tenuti   costantemente   aggiornati.  Entro  l'anno
successivo, devono altresi' individuare le priorita' di esecuzione ed
elaborare   un   programma   di  intervento  esecutivo.  In  caso  di
impossibilita'  di  modifiche  congrue  alle  necessita' dei locatari
richiedenti,  gli  enti  gestori devono assumere iniziative dirette a
favorire  lo  scambio  di alloggio anche occupato, ma piu' facilmente
ristrutturabile  o  concordare  l'assegnazione  di  un nuovo alloggio
idoneo.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  da  quanto  disposto  dal
presente  comma  sono  a carico dei relativi enti gestori di edilizia
residenziale pubblica.
    12.  Nel  caso  di  ristrutturazione  edilizia  e  di  restauro o
risanamento   conservativo   di   alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica,   l'ente  gestore  provvede  a  realizzare  una  quota  non
inferiore  ad  un  alloggio  ogni  venti  o  frazione  di  venti  con
caretteristiche   conformi   alle   prescrizioni  dell'allegato  alla
presente  legge,  ai  fini del loro utilizzo da parte di soggetti con
gravi difficolta' motorie, sensoriali o psichiche.
    13.  Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i
nuovi  edifici  ad  uso residenziale abitativo e per ristrutturazione
urbanistica   di   edifici   esistenti,   deve  essere  garantita  la
visitabilita'  e  l'adattabilita'  degli  alloggi  come  definite dal
presente  comma.  Per  visitabilita' di un alloggio si intende la sua
condizione  di  permettere a persona di ridotta capacita' motoria, di
accedere  alla  zona  giorno  e ad un servizio igienico dell'alloggio
stesso,  garantendo  le  prestazioni  minime indicate al numero 6.1.1
dell'allegato.  Per  adattabilita'  di  un alloggio si intende la sua
condizione  di  poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo
di  permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed
esercitarvi  tutte  le  attivita' e funzioni della vita quotidiana; a
tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificarne ne'
la  struttura,  ne'  la  rete  degli  impianti  comuni degli edifici,
garantendo   le   prestazioni   minime   indicate  al  numero  6.1.2.
dell'allegato.  L'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  alloggi
devono  essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni
di  edificazione per ristrutturazione edilizia di interi edifici o di
parti   significative   degli   stessi,  salvo  quanto  previsto  dal
successivo  art.  10.  Le disposizioni dell'allegato non si applicano
agli  edifici  destinati ad abitazioni unifamiliari o con non piu' di
quattro alloggi