Art. 7. Competenze di comuni, province ed altri enti 1. I comuni singoli o associati, le province e gli altri enti locali, nell'ambito delle funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del testo unico della legge ordinamento degli enti locali, devono ottemperare al disposto della presente legge nelle proprie attivita' di programmazione e di intervento sul territorio predisponendo altresi' piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali e pluriennali, nonche' attivita' di carattere informativo e di aggiornamento, con l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici, generali e attuativi, nonche' i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalita' definite dall'art. 1 della presente legge, come stabilito dal comma 11 dell'Art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le disposizioni di cui alla presene legge, a decorrere da un anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto. 4. I comuni verificano la rispondenza alle prescrizioni indicata ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di rilascio dell'autorizzazione e della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita'. 5. I comuni adottano efficaci procedure di semplificazione amministrativa dei confronti dei privati che intendono effettuare interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sugli edifici abitati dai disabili. 6. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni favoriscono la partecipazione nelle commissioni edilizie di tecnici ed esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, scelti, di norma, nell'ambito di un tema di nominativi designati dalle associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale. 7. In attuazione dell'art. 11 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, il sindaco provvede a trasmettere alla Regione il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle richieste ritenute ammissibili. 8. I comuni riservano una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza. 9. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'art. 4 della presente legge, sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977. 10. Gli obblichi e le esenzioni verranno meno, per ciascun comune, allorche' si sara' realizzato l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti di propria competenza; tali interventi, inoltre, sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso il comune dovra' assumere specifico provvedimento, supportato da idonea documentazione tecnica. 11. Gli Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una indagine conoscitiva presso i locatari, volta a rilevare i bisogni i ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere erchitettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati. Entro l'anno successivo, devono altresi' individuare le priorita' di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilita' di modifiche congrue alle necessita' dei locatari richiedenti, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio di alloggio anche occupato, ma piu' facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo. Gli oneri finanziari derivanti da quanto disposto dal presente comma sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica. 12. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caretteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato alla presente legge, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficolta' motorie, sensoriali o psichiche. 13. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilita' e l'adattabilita' degli alloggi come definite dal presente comma. Per visitabilita' di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persona di ridotta capacita' motoria, di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al numero 6.1.1 dell'allegato. Per adattabilita' di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attivita' e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificarne ne' la struttura, ne' la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al numero 6.1.2. dell'allegato. L'adattabilita' e la visitabilita' degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazione edilizia di interi edifici o di parti significative degli stessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 10. Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non piu' di quattro alloggi