Art. 8.
                          Elaborati tecnici
    1.  Gli  elaborati  tecnici  devono  chiaramente  evidenziare  le
soluzioni  progettuali  e  gli  accorgimenti  tecnici  adottati,  per
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge.
    2. Al fine di garantire una piu' chiara valutazione di merito gli
elaborari   tecnici  devono  essere  accompagnati  da  una  relazione
specifica,  contenente  la  descrizione delle soluzioni progettuali e
delle    opere    previste    per   l'eliminazioni   delle   barriere
architettoniche    degli    accorgimenti    tecnico-strutturali    ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
    3.  Nel  caso vengano proposte eventuali soluzioni alternative la
relazione  di  cui  al comma 2, corredata dai grafici necessari, deve
essere    integrata    con    illustrazione   delle   alternative   e
dell'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.