Art. 9. V e r i f i c h e 1. In attuazione dell'art. 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nella legge stessa ovvero che illustri e giustifichi eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. 2. Spetta all'amministrazione, cui e' demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale dichiarazione di non conformita'; l'eventuale dichiarazione di non conformita' del progetto o il mancato accogliemento di eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative devono essere motivate. 3. In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori e' tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle disposizioni contenute nella presene legge. 4. Il certificato di collaudo non puo' essere rilasciato in assenza di pareri di conformita' alle norme della presente legge; di tale conformita' deve essere fatta specifica menzione nel certificato stesso.