Art. 9.
                          V e r i f i c h e
    1.  In attuazione dell'art. 32, comma 20 della legge n. 41 del 28
febbraio  1986, e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere,
di  cui  alla  presente  legge,  la  dichiarazione del professionista
abilitato   che   attesti   la   conformita'   degli  elaborati  alle
disposizioni  contenute  nella  legge  stessa  ovvero  che illustri e
giustifichi eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
    2.  Spetta  all'amministrazione,  cui e' demandata l'approvazione
del   progetto,   l'accertamento  e  l'attestazione  di  conformita';
l'eventuale    dichiarazione    di   non   conformita';   l'eventuale
dichiarazione   di   non   conformita'  del  progetto  o  il  mancato
accogliemento di eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative
devono essere motivate.
    3.  In  sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori e'
tenuto  a  garantire,  comunque,  l'applicazione  delle  disposizioni
contenute nella presene legge.
    4.  Il  certificato  di  collaudo  non  puo' essere rilasciato in
assenza  di pareri di conformita' alle norme della presente legge; di
tale conformita' deve essere fatta specifica menzione nel certificato
stesso.