Allegato
                 Prescrizione tecniche di attuazione
          per l'eliminazione delle barriere architettoniche
    1. Contenuto dell'allegato.
    2. Mobilita' e sosta urbana.
      2.1 Aree e percorsi pedonali.
      2.2 Parcheggi.
    3. Trasporti urbani.
      3.1 Servizi di superficie: Autobus.
      3.2 Informazioni agli utenti.
    4. Trasporti extraurbani.
      4.1 Ferrovie ed autolinee.
      4.2  Trasporti  speciali:  Ferrovie  a  cremagliera,  funivie e
funicolari.
    5.Costruzioni edilizie: prescrizioni generali
      5.1 Accessi.
      5.2 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione,
corridoi e passaggi.
      5.3  Percorsi  interni  verticali:  scale,  rampe, ascensori ed
impianti speciali.
      5.4 Locali igienici.
      5.5 Pavimenti.
      5.6 Infissi: porte, finestre e pareti.
      5.7 Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici e cassette
per la corrispondenza.
    6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche.
      6.1 Edilizia abitativa: alloggio.
      6.2 Edilizia sociale.
      6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli.
      6.4 Locali pubblici.
      6.5 Stazioni.
      6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro.
    7. Attrezzature pubbliche.
    1. Contenuto dell'allegato.
    Il   presente  allegato  contiene  le  prescrizioni  tecniche  da
osservarsi:
      a)  per  la  progettazione e la realizzazioni di nuovi edifici,
ambienti  e  strutture  individuati  dall'art. 4, della legge nonche'
degli interventi su quelli esistenti;
      b)  per  i  servizi  di  trasporto  di  persone  di  competenza
regionale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge.
    2. Mobilita' e sosta urbana.
      2.1 Aree e percorsi pedonali: sono aree e percorsi riservati ad
uso  dei  pedoni  all'interno dell viabilita' veicolare eventualmente
anche  mediante  incroci  a piu' livelli con sottopasso o sovrapassi;
possono  essere  su  marciapiede,  in porticati, in zone verdi e/o in
attraversamenti stradali zebrati.
      Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere
eliminate salvo non vi siano facili percorsi alternativi.
      I  percorsi  pedonali devono essere prolungati, con le medesime
caratteristiche   tecniche,   fino   all'accesso  delle  costruzioni,
all'interno delle relative aree di pertinenza di cui all'art. 4 della
legge.
    2.1.1  percorsi  pedonali: larghezza minima m 1,50 con tratti nei
luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80.
    In  presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi
a  causa  di  lavori  in corso, la larghezza potra' essere, per brevi
tratti, ridotta m 0,90.
    La pendenza trasversale non dovra' superare l'1%.
    La  differenza di quota senza ricorso a rampe non dovra' superare
i cm 2,5 e dovra' essere arrotondata o smussata.
    2.1.2  rampe:  la pendenza di eventuali rampe di collegamento fra
piani  orizzontali  diversi  varia  in funzione della lunghezza delle
rampe stesse e precisamente:
      per rampe fino a m 0,50 la pendenza massima ammessa e' 12%;
      per rampe fino a m 2,00 la pendenza massima ammessa e' dell'8%;
      per rampe fino a m 5,00 la pendenza massima e' dell'7%;
      oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa e' del 5%.
    Qualora  a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a
cm 20, la rampa dovra' avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza.
    2.1.3   attraversamenti   stradali:  stesse  caratteristiche  dei
percorsi su marciapiede.
    Per  attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con
piu'  di  due  corsie  per senso di marcia, e' opportuno per disporre
isole  salvagente  di  almeno m 1,50 di larghezza che dovranno essere
interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate.
    Attraversamenti  semaforizzati:  e' opportuno che siano dotati di
segnalazione acustiche.
      2.1.4.  Pavimentazioni:  la  pavimentazione  delle  aree  e dei
percorsi   pedonali  deve  essere  in  materiale  antisdrucciolevole,
compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzada).
    Completamento  eventuale  con  materiali,  colorazioni  o rilievi
diversi   atti   a   consentire  la  percezione  di  segnalazioni  ed
orientamenti per i non vedenti.
      Non  sono  ammesse  fessure  in griglie od altri manufatti, con
larghezza o diametro superiore a cm 2,0.
      2.2 parcheggi.
      Nelle  aree  di  sosta  e  parcheggio, pubblico o privato, deve
essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali,
al  fine  di  agevolare  il  trasferimento  dei  passeggeri  disabili
dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.
      Nei   percheggi   con  custodia  dei  veicoli  dovranno  essere
riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni 50 posti macchina o
frazione. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del
marciapiede,  il  collegamento  con  lo stesso dovra' avvenire con un
sistema  di  ascensori  o  di  rampe aventi le stesse caratteristiche
previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.
      I  parcheggi  per  i  disabili  devono  garantire  le  seguenti
prestazioni minime:
        l'area   propria  di  parcheggio  relativa  all'ingombro  del
veicolo,  deve  essere  affiancata  ad  uno  spazio  zebrato  con una
larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e,
comunque, non inferiore a m 1,50;
        lo  spazio  di  rotazione, complanare all'area di parcheggio,
deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;
        le  aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere
le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
        la  localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con
segnalazioni su pavimentazione e su palo.
    3. Trasporti urbani
      Al  fine  di  pervenire  ad  un  effettivo  abbattimento  delle
barriere  architettoniche  occorre  considerare  le  varie  fasi  del
trasporto e precisamente:
        il percorso di avvicinamento al veicolo;
        l'accesso al veicolo;
        la  riservatezza  dei  posti  idonei  allo  stazionamento sul
veicolo.
      3.1 servizi di superfice: autobus;
      3.1.1   Il   percorso   di   avvicinamento:   il   percorso  di
avvicinamento  dai veicoli puo' far capo ad un marciapiede, quando la
fermata  e'  prevista  in  prossimita'  di  esso, o ad un salvagente,
quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada.
      Nel  caso  in  cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il
percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve
avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.
      3.1.2  Accesso  al  veicolo:  l'accesso al veicolo da parte dei
passeggeri  con  ridotte  o  impedite capacita' fisiche dovra' essere
facilitato  dalla  larghezza delle porte e dall'essere il pianale del
veicolo  il  piu'  basso  possibile,  compatibilmente con le esigenze
costruttive  e  le  tecnologie  che i costruttori potranno mettere in
atto.  Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da
garantire l'uso da parte di persone in carrozzella.
      3.1.3  Stazionamento in vettura: all'interno dei veicoli devono
essere  riservati  almeno  tre posti per persone a ridotte o impedite
capacita'   fisiche,   di  cui  uno  con  aggancio  automatico  della
carrozzina per i non deambulanti.
      3.2 Informazioni agli utenti: le indicazioni interne ed esterne
alle  stazioni  nonche'  le  diciture sulle piantane di fermata e gli
indicatori  di  linea,  interni ed esterni alle vetture, devono avere
dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura.
      I  veicoli  devono  essere  dotati  di mezzi audiovisivi che ne
facilitino  l'utilizzo  anche  da  parte  di  utenti  con difficolta'
dell'udito  e  della  vista  ed,  in  particolare, dotati di apposito
impianto che consenta la segnalazione delle fermate in arrivo.
    4. Trasporti extraurbani.
      4.1  Ferrovie  ed  autolinee:  sui  mezzi di trasporto pubblico
ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, provinciale e
comunale,  devono  essere  riservati  per  i  passeggeri  con ridotte
capacita'  fisiche  almeno  tre  posti  in prossimita' delle porte di
uscita segnalate;
      per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a
persone  su  carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con
difficolta'  deambulatoria,  deve essere adeguatamente attrezzato con
gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina;
      l'accesso  dei  passeggeri  con  ridotte capacita' motorie deve
essere   agevolato   mediante  rampe  e/o  pedane  elevatrici  ovvero
l'innalzamento delle banchine.
      4.2  Trasporti  speciali:  ferrovie  a  cremagliera - funivie -
funicolari: nei trasporti speciali per la mobilita' di persone, quali
ferrovia  a  cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi
in  atto,  compatibilmente  con  le  esigenze  costruttive  e tecnico
funzionali,  tutti  gli  accorgimenti  per  facilitare  l'  uso degli
impianti  stessi  anche a passeggeri con ridotte o impedite capacita'
fisiche.
    5.  Costruzioni  edilizie:  prescrizioni  generali:  al  fine  di
agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti
comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e
strutture indicate nell'art. 4 della legge, alle lettere:
      a)  gli  edifici  e  i  locali  pubblici  e di uso pubblico ivi
compresi  gli esercizi di ospitalita', quelli dedicati al culto e gli
edifici o strutture dedicati ad attivita' turistiche e sportive;
      b) gli edifici di uso residenziale ed abitativo;
      c)  gli edifici e i locali destinati ad attivita' produttive di
carattere  industriale,  agricolo,  artigianale, nonche' ad attivita'
commerciali e del settore terziario;
      d) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei
trasporti  pubblici di persone di competenza regionale, provinciale e
comunale;
      e)  le  strutture  e  gli impianti di servizio di uso pubblico,
esterni o interni alle costruzioni.
      5.1  accessi: per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie
e'  necessario  prevedere  degli spazi, varchi e/o porte esterne allo
stesso  livello  dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante
rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:
        gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1,50;
        zone  antistanti  e  retrostanti  l'accesso  devono essere in
piano, estendersi per ciascuna zona per una profondita' non inferiore
a m 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
        il  piano  dei collegamenti verticali deve essere allo stesso
livello dell'accesso;
        eventuali  differenze di quota non devono superare cm 2,50 ed
essere  sempre arrotondati in caso contrario devono essere raccordati
con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.
    5.2  percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione -
corridoi - passaggi.
    Lo   spostamento   all'interno  della  costruzione  dei  percorsi
orizzontali   a  quelli  verticali  deve  essere  mediato  attraverso
piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo
dei  collegamenti  verticali,  dalle  quali sia possibile accedere ai
vari   ambienti,   esclusi   i  locali  tecnici,  solo  con  percorsi
orizzontali.
    Piattaforme,  corridoi  e  passaggi  devono garantire le seguenti
prestazioni minime:
      il   lato  minore  delle  piattaforme  di  distribuzione  e  la
larghezza  minima  dei  corridoi  e/o passaggi deve sempre consentire
spazi  di  manovra  e  di  rotazione di una carrozzina e comunque non
essere mai inferiore a m 1,50;
      la  rampa  scala  in  discesa  deve  essere disposta in modo da
evitar  la  possibilita'  di essere imboccata incidentalmente uscendo
dagli ascensori;
      ogni  piattaforma  di distribuzione dell'edilizia pubblica deve
essere   dotata  di  tabella  di  percorsi  degli  ambienti  da  essa
raggiungibili.
    5.3.1  le  scale  devono  presentare  un  andamento  regolare  ed
omogeneo  per  tutto il loro sviluppo e se questo non e' possibile si
deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.
    La  pendenza  deve  essere  costante  e le rampe devono contenere
possibilmente lo stesso numero di gradini.
    La   larghezza   delle   scale   deve   permettere  il  passaggio
contemporaneo  di  due  persone  ed  il  passaggio orizzontale di una
barella   con   una   inclinazione   massima  del  15%  lungo  l'asse
longitudinale.
    I  gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole
minima   di  cm  30  ed  una  alzata  massima  di  cm  15,  a  pianta
preferibilmente   rettangolare  e  con  profilo  continuo  a  spigoli
arrotondati.
    Le  scale  devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza
di m 0,90.
    Il  corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione
di continuita' passando da una rampa alla successiva. Per le rampe di
larghezza superiore a m 1,80 ci deve essere un corrimano sui due lati
ed  il  corrimano  appoggiato  alle  pareti deve essere prolungato di
m 0,30  oltre  il  primo  e  l'ultimo  gradino.  In  caso  di  utenza
predominate  di  bambini  si  deve  prevedere un secondo corrimano ad
altezza proporzionata all'eta' degli utenti.
    Eventuali  difese  verso  il vuoto devono essere attuate mediante
prospetti con una altezza minima pari a m 1,00.
    5.3.2  rampe:  l'integrazione  dei collocamenti verticali interni
puo'  essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani
interni  devono  rispettare le caratteristiche richieste per le rampe
facenti parte di percorsi pedonali esterni. Ogni m 10 di lunghezza od
in  presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare
un  ripiano  di lunghezza minima pari a m 1,50 al netto dell'ingombro
di  apertura  di  eventuali  porte.  La  rampa  deve essere dotata di
corrimano a m 0,90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.
    5.3.3  ascensori:  per  garantire  il servizio tutti i locali, il
numero   e   le   caratteristiche  degli  ascensori  dovranno  essere
proporzionali  alle  destinazioni  dell'edificio,  alle  presenze, ai
tempi di smaltimento, di attesa ed al numero di fermate:
    Le  indicazioni  ai  piani ed all'interno dell'ascensore dovranno
essere percettibili con suono tattilmente sulle bottoniere interne ed
esterne:
      nell'interno  della  cabina,  oltre  il campanello dall'allarme
deve essere posto un citofono;
      bottoniere,  campanello  d'allarme  e  citofono dovranno essere
posti ad una altezza compresa fra m 0,80 e i m 1,20.
    In  tutti  gli edifici, di cui all'art. 4 della legge con piu' di
un  piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le
seguenti caratteristiche:
      una lunghezza di m 1,50, ed una larghezza di m 1,37;
      avere  una  porta di scorrimento laterale con una luce netta di
almeno cm 90.
    Negli  edifici di edilizia residenziale abitativa con piu' di tre
piani  fuori  terra  l'accesso  agli alloggi deve essere garantito da
almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:
      lunghezza m 1,30 e larghezza m 0,90;
      porta a scorrimento laterale, sul lato piu' corto, con una luce
netta di m 0,85.
    5.3.4 pedane elevatrici e piattaforme mobili: negli interventi su
edifici  esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti,
invia   subordinata   ad  ascensori  e  rampe,  impianti  alternativi
servo-assistiti  per  il  trasporto  verticale  di  persone quali, ad
esempio, pedane e piattaforme mobili.
    Tali  impianti  speciali  dovranno  avere  spazzi  di  accesso  e
dimensioni  tali  da  garantire  l'utilizzo  da  parte  di persone in
carrozzella  e,  se  esterni,  dovranno  essere protetti dagli agenti
atmosferici.
    5.4  locali  igienici: in tutte le costruzioni e le strutture, ad
esclusione  di  quelle  ad  uso  residenziale  abitativo,  al fine di
consentire  l'utilizzazione  dei  locali  igienici  anche da parte di
persone  a  ridotte  o  impedite  capacita' fisiche, almeno un locale
igienico  deve  essere  accessibile  mediante  un  percorso  continuo
orizzontale   o   raccordato   con  rampe  e  garantire  le  seguenti
prestazioni minime:
      porte  apribili  verso  l'esterno  o scorrevoli e spazio libero
interno  per  garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non
inferiore  m  1,35x1,50  tra  gli apparecchi sanitari e l'ingombro di
apertura delle porte;
      spazio  per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza
del gabinetto, se presente, alla doccia con eventuale vasca da bagno;
      dotazione  degli  opportuni  corrimani  orizzontali e verticali
realizzati  con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto
in prossimita' della tazza del gabinetto.
    5.5  pavimenti: i pavimenti all'interno della struttura edilizia,
ove  necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei
percorsi  e  ad  una  eventuale distinzione dei vari ambienti di uso,
mediante  una  adeguata  variazione nel materiale e nel colore ed, in
particolare,    devono    garantire   le   seguenti   caratteristiche
prestazionali:
      essere  antisdrucciolevoli  e  pertanto  realizzati  con idonei
materiali   che  ne  garantiscano  anche  la  perfetta  planarita'  e
continuita';
      non  presentare  variazioni  anche  minime di livello, quali ad
esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide di risalto.
    5.6 infissi: porte - finestre - parapetti.
    Al  fine  di  rendere  agevole  l'uso  delle porte, queste devono
essere di facile manovrabilita' anche da parte di persone con ridotte
o  impedite  capacita'  fisiche;  devono  avere  dimensioni  tali  da
permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina tenendo
presente  a  tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina cm 75
di  larghezza  e cm 1,10 di lunghezza, devono essere evitati spigoli,
riporti,  cornici  sporgenti  e  quanto altro atto a recare possibile
danno in caso di rottura.
    Nei  locali  nei  quali  normalmente si verifica la permanenza di
persone devono essere adottati:
      sistemi  di  apertura  e di chiusura di infissi che prendano in
considerazione  tutte  le  soluzioni  che, posti ad altezza di m 0,90
nelle  porte e di m 1,20 nelle finestre, ne facilitano la percezione,
le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o
impedite  capacita'  fisiche  e  che  non  siano  di  impedimento  al
passaggio, e' da preferire l'uso di maniglie a leva;
      modalita' esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da
consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti
in carrozzina.
    5.7  attrezzature  di uso comune: apparecchi elettrici - cassette
per la corrispondenza.
    Gli  apparecchi  elettrici manovrabili da parte della generalita'
delle  persone,  come  gli  apparecchi  di  comando,  i citofoni, gli
interruttori  ed  i  campanelli  di  allarme,  devono  essere  posti,
preferibilmente ad una altezza di m 1,20 dal pavimento.
    Le  prese di corrente dovranno essere poste ad una altezza minima
di m 0,45.
    Piastre  e  pulsanti  devono  essere  facilmente  individuabili e
visibili anche nel caso di illuminazione nulla.
    Tutti  gli  apparecchi  elettrici  di  segnalazione devono essere
posti  nei vari ambienti in posizione tale da consentire la immediata
percezione visiva ed acustica.
    In  tutti  gli edifici che comportano la presenza di cassette per
la raccolta della corrispondenza, e' necessario prevederne almeno una
di cui l'accessorio piu' alto si trovi tra 0,90 e 1,20 m di altezza.
    6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche.
    6.1 edilizia abitativa: alloggio.
    Gli  alloggi  degli  edifici di uso residenziale abitativo di cui
all'Art.  4  della  legge, devono sempre garantire la visitabilita' e
l'adattabilita'  secondo  le disposizioni di cui all'art. 7, comma 12
della presente legge.
    6.1.1 visitabilita'.
    Per  garantire  la  visitabilita'  di  un  alloggio  alle persone
disabili   e'   necessario   siano   rispettate  le  seguenti  minime
prescrizioni:
      a) le porte di ingresso alle unita' abitative devono permettere
il  passaggio  di  una  carrozzina  e comunque avere la larghezza non
inferiore a m 0,90;
      b) le porte interne di accesso alla zona giorno e da un sevizio
igienico devono avere una dimensione non inferiore a m 0,80.
    6.1.2 adattabilita'.
    Gli alloggi si dicono adattabili, quando, tramite l'esecuzione di
lavori che non modificano ne' la struttura ne' la rete degli impianti
comuni  degli  edifici,  possono  essere  resi idonei alle necessita'
delle persone disabili garantendo le seguenti minime prescrizioni:
      a)  corridoi:  larghezza  non  inferiore  a  m  1,20 in caso di
corridoi  lungo  i  quali  si aprono porte ed in corrispondenza ad un
angolo retto del corridoio stesso;
      b)  cucina:  larghezza  di  passaggio  interno di m 1,50 oppure
spazio  libero  interno  di  almeno  m  1,35x1,50  tra  i  mobili, le
apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte;
      c)  bagno:  spazio libero interno per garantire la rotazione di
una  carrozzina  o  comunque  non  inferiore  a  m  1,35x1,50 tra gli
apparecchi  sanitari  e l'ingombro di apertura delle porte che devono
essere  apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli, spazio
per l'accostamento della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza
del gabinetto;
      d)  camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di
una  carrozzina e larghezza di passaggio di m 0,90 sui due lati di un
letto  a  due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e
di m 1,10 ai piedi del letto stesso.
    6.2 edilizia sociale.
    Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali,
ad   esempio,   strutture   scolastiche   sanitarie,   assistenziali,
culturali,  sportive,  dovranno  essere  tali  da  assicurare la loro
utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacita'
fisiche.
    L'arredamento  e  le  attrezzature  necessarie  per assicurare lo
svolgimento  delle  rispettive  specifiche  attivita'  dovranno avere
caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidita'.
    Per  gli  alloggi  pubblici  destinati  a comunita' devono essere
osservati  anche  gli  standards  previsti  dalle  normativa  e piani
regionali di settore.
    6.3 sale e luoghi per riunioni e spettacoli.
    Al  fine  di  consentire  la  piu' ampia partecipazione alla vita
associativa,  ricreativa  e  culturale,  nei  luoghi  per  riunioni o
spettacoli  facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una
zona  deve  essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite
capacita'  fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni
minime:
      a)  essere  raggiungibile  preferibilmente mediante un percorso
continuo  e  raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa
ad un percorso con scale;
      b)  essere  dotata  di  stalli  liberi riservati per le persone
utilizzanti  sedie  a  rotelle in un numero pari ad un posto per ogni
duecento o frazione di duecento posti;
      c)  gli stalli liberi riservati alle persone con difficolta' di
deambulazione  devono  essere di facile accesso, ricavati tra le file
dei   posti  e  lo  stallo,  su  pavimento  orizzontale,  deve  avere
dimensioni   da  garantire  la  manovra  e  lo  stanziamento  di  una
carrozzina;
      d)  nelle  nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi
successivi,  deve essere prevista, se realizzata, l'accessibilita' al
palco  e  l'adeguamento  di  almeno un camerino spogliatoio anche per
persone in carrozzina.
    6.4 Locali pubblici.
    All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico,
la  disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire
la possibilita' di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina
ed  in  particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni
minime:
      All'interno  di  banche,  uffici  amministrativi, supermercati,
ecc.,  i  balconi  e  i  piani  di appoggio utilizzati per le normali
operazioni  dal  pubblico,  dovranno  essere  predisposti in modo che
almeno  una  parte  di  essi  siano  accostabili  da una carrozzina e
permettono al disabile di espletare tutti i servizi;
      nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancellati
a  spinta,  ecc.,  occorre  che  questi siano dimensionati in modo da
garantire il passaggio di una carrozzina;
      eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono
essere  temporalizzati  in  modo  da  permettere un agevole passaggio
anche ai disabili su carrozzina.
    6.5 Stazioni.
    Per  i  trasporti  pubblici  di persone, di competenza regionale,
provinciale o comunale, deve sempre essere assicurata la possibilita'
di  accedere  in  piano  alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto alle
persone  con  difficolta'  di  deambulazione,  nonche'  a  quelle con
difficolta'  dell'udito e della vista. Nelle stazioni tutti i servizi
per  i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di
persone co ridotte o impedite capacita' fisiche.
    6.6 Mense e servizi dei luoghi pubblici e privati.
    Mense,  spogliatoi  e  gli  altri  servizi  dei  luoghi di lavoro
dovranno  essere  resi  accessibili  anche agli addetti con ridotte o
impedite capacita' fisiche.
    7. Attrezzature pubbliche.
    Al  fine  di  consentire  che  le  attrezzature  pubbliche, quali
telefoni,   cassette   postali   pubbliche,   rivendite  automatiche,
sportelli  bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone
con  ridotte  o impedita capacita' fisica, dovranno essere adottati i
seguenti criteri:
      gli  impianti  devono  essere  dislocati  secondo  le  esigenze
prioritarie  che  saranno  segnalate  da  parte  dei singoli comuni e
comunque  in  modo  razionale  sul territorio al fine di non lasciare
zone sprovviste;
      nei  posti  pubblici  almeno  uno  di ciascuno degli apparecchi
presenti  deve  essere  posto  in modo raggiungibile tramite percorso
orizzontale  ed  in  modo  che gli accessori necessari per l'utilizzo
dell'apparecchio  si  trovino  ad una altezza compresa fra m 0,80 e m
1,20.
      Campobasso, 18 ottobre 2002
                                IORIO