Art. 2.
                             Fondo unico
    1. Per le agevolazioni previste dall'Art. 1 e' istituito un fondo
unico  nell'ambito  dello  stato  di previsione delle entrate e della
spesa  dell'assessorato  della programmazione, bilancio e assetto del
territorio.
    2.  Le  risorse  di  cui  al comma 1, a seguito dell'accertamento
dell'entrata,  sono  ripartite  a  regime  in  sede  di  bilancio  di
previsione nei rispettivi capitoli di spesa.
    3.  Per  l'anno  2002  le  risorse  di  cui al comma 1, a seguito
dell'accertamento   dell'entrata,   sono   ripartite,   con   decreto
dell'assessore  della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio,  previa deliberazione della giunta regionale, su proposta
degli  assessori  competenti  per materia, nei rispettivi capitolo di
spesa.
    4.  In  allegato ai documenti di bilancio di previsione la giunta
regionale  trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione
del fondo unico.