Art. 2. Fondo unico 1. Per le agevolazioni previste dall'Art. 1 e' istituito un fondo unico nell'ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio. 2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite a regime in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa. 3. Per l'anno 2002 le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, nei rispettivi capitolo di spesa. 4. In allegato ai documenti di bilancio di previsione la giunta regionale trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione del fondo unico.