Art. 3.
                       Direttive di attuazione
    1.  Con  decreto  degli  assessori competenti per materia, previa
deliberazione  della  giunta  regionale,  sono  emanate,  in  caso di
assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di
attuazione  delle  leggi  di  cui  all'Art.  1,  previo  parere delle
commissioni  consiliari  competenti che deve essere espresso entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il parere si intende reso.