Art. 3. Direttive di attuazione 1. Con decreto degli assessori competenti per materia, previa deliberazione della giunta regionale, sono emanate, in caso di assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi di cui all'Art. 1, previo parere delle commissioni consiliari competenti che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si intende reso.