Art. 4. Pregresso 1. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.