Art. 4.
                              Pregresso
    1.  Resta  di  competenza  degli  organi  e delle amministrazioni
statali  e  centrali,  fino al compimento degli atti di liquidazione,
erogazione  e  controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi
inerenti   ad  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e
benefici  di  qualunque  genere  alle imprese, per i quali, alla data
dell'effettivo  esercizio  delle funzioni conferite, sia gia' avviato
il relativo procedimento amministrativo.