(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 24 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1666 del 28 maggio 2001; Emana il seguente regolamento: SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PROVINCIALE Art. 1. Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale 1. L'amministrazione provinciale e gli enti e le aziende da essa dipendenti sono dotati di autoveicoli e di motoveicoli il cui uso e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' rientranti nei compiti d'istituto, fatta eccezione per le autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a). 2. Rientrano tra i compiti d'istituto le attivita' svolte da persone con incarichi di rappresentanza dell'amministrazione provinciale in seno ad altri enti o organismi, sempreche' queste non dispongano di autovetture nell'ambito dei medesimi. 3. Il presidente della provincia puo' autorizzare. di volta in volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre persone incaricate di svolgere compiti di studio o collaborazione inerenti ad attivita' istituzionali della provincia, o cui siano state delegate funzioni di rappresentanza di singoli assessori, di avvalersi delle autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), o di altre autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei predetti compiti. 4. In caso di assoluta necessita' e per periodi limitati e' consentita la messa a disposizione di speciali veicoli industriali o mezzi appositamente attrezzati di proprieta' provinciale a terzi incaricati di servizi essenziali, in quanto funzionali ai servizi affidati; le modalita' e le condizioni di utilizzo sono regolate nel relativo contratto.